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Caso Almasri: la relazione del Tribunale dei Ministri con cui si chiede l’autorizzazione a procedere nei confronti di Carlo Nordio, Matteo Piantedosi e Alfredo Mantovano

Tribunale di Roma, Collegio per i reati ministeriali, 1° agosto 2025
Presidente dott.ssa Cialoni, Giudici dott.ssa Casari – dott.ssa Cerulli

Segnaliamo ai lettori, con riferimento al caso Almasri, la relazione del Tribunale di Roma (collegio per i reati ministeriali) con la quale si dispone, ai sensi dell’art. 8 L. Cost. n. 1/89, la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica di Roma affinché ne curi l’immediata rimessione al Presidente della Camera dei Deputati per l’avvio della procedura prevista dall’art. 9 per il rilascio dell’autorizzazione a procedere nei confronti degli indagati Carlo Nordio, Matteo Piantedosi e Alfredo Mantovano (indagati il primo del reato di cui all’art. 328 comma I c.p., tutti del reato di cui agli artt. 1 10, 378 c.p., il secondo e il terzo del reato di cui agli artt. 11o, 314 c.p.).

Queste le conclusioni del Tribunale dei Ministri: “ferme restando le attribuzioni del ramo del Parlamento competente a valutare la rilevanza di eventuali ragioni politiche poste a fondamento delle condotte degli indagati – sì da incidere sul rilascio dell’autorizzazione a procedere – questo Tribunale dei Ministri, nell’esercizio delle funzioni ad esso demandate dalla Legge cost. n.1/89, ritenuta la sussumibilità delle descritte condotte nell’ipotesi di reato di cui all’art.328 comma 1 c.p. ascrivibile a Nordio Carlo, del reato di cui agli artt. 110, 378 c.p. ascrivibile a Nordio Carlo, Piantedosi Matteo e Mantovano Alfredo e del reato di cui agli artt. 110, 314 c.p. ascrivibile a Piantedosi Matteo e Mantovano Alfredo, e considerata la natura ministeriale di tali reati, non può che procedere alla compiuta formulazione del capo di imputazione su cui la Camera dei Deputati sarà chiamata a valutare la sussistenza dei presupposti previsti dall’art. 9 Legge cost. citata per l’eventuale rilascio dell’autorizzazione a procedere”.

Queste le imputazioni:

Nordio Carlo

1) art. 328, 61 n. 2 e 9 c.p. per aver, nella qualità di Ministro della Giustizia, indebitamente rifiutato di dar corso alle richieste urgenti di cooperazione rivolte all’Italia dalla Corte Penale Internazionale, ICC-OI/11-149-US-EXP e ICC-OI/11-150-US-Exp del 18.1.25, aventi ad oggetto:
– l’esecuzione della richiesta di arresto provvisorio e consegna a carico di Osama Elmasry/Almasri Njeem, a seguito di mandato di arresto emesso dalla Camera Preliminare;
– l’adempimento degli obblighi previsti dagli artt. 59, 87, 89, 91, 93 e 97 dello Statuto istitutivo della Corte Penale Internazionale, ratificato con legge n. 232 del 12 luglio 1999, tra l’altro, non rispondendo, neppure, alle plurime richieste inoltrategli da funzionari della CPI, che sollecitavano consultazioni
– l’esecuzione della richiesta di perquisizione e sequestro a carico di Osama Elmasry/Almasri Njeem di qualsiasi materiale utile alle indagini, tra cui dispositivi di memorizzazione elettronici o magnetici nonché smart card e telefoni cellulari, mobili o satellitari e di trasmissione il più rapidamente possibile, all’esito di tali operazioni, delle prove acquisite
– richieste di cooperazione, a cui, per ragioni di giustizia, avrebbe dovuto, ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge 237 del 20 dicembre 2012, dar corso senza ritardo.
Con le aggravanti di aver commesso il fatto al fine di eseguire il reato di cui al capo che segue, abusando dei poteri e con violazione dei doveri inerenti alla pubblica funzione rivestita.

Nordio Carlo, Piantedosi Matteo e Mantovano Alfredo

2) del reato p. e p. dagli artt. 1 10, 378, 61 n. 9 c.p., per aver, in concorso tra loro,
a. Nordio Carlo, nella qualità e con la condotta sopra descritta, nonché assumendo un contegno attendista — della decisione della Corte d’Appello — rimanendo inerte in attesa di tale decisione, convenendo, altresì, in accordo con gli altri vertici istituzionali, sull’opportunità di espellere l’Almasri, ove fosse stato scarcerato; quindi non attivandosi, neppure dopo aver avuto comunicazione del provvedimento di scarcerazione, per dare corso alle richieste di cooperazione della CPI, secondo la procedura di cui agli att. II e ss. della L.237/2012;
b. Piantedosi Matteo, quale Ministro dell’Interno, Mantovano Alfredo, quale Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, con delega ai rapporti con i Servizi, nelle rispettive qualità, concordando l’emissione del decreto di espulsione ed il successivo trasferimento in Libia mediante volo CAI, eseguito subito dopo la scarcerazione, aiutato Osama Elmasry/Almasri Njeem ad eludere le investigazioni della Corte Penale Internazionale e a sottrarsi alle ricerche della Corte medesima.
Con l’aggravante di aver agito, abusando dei poteri e con violazione dei doveri inerenti alla pubblica funzione rivestita.

Piantedosi Matteo e Mantovano Alfredo

3) del reato p. e p. dagli artt. 11o, 314 c.p., 61 n. 2 e 9 c.p. perché, in concorso tra loro, nelle qualità e con le condotte sopra indicate, distraevano per un uso momentaneo l’aereo della CAI, nonché si appropriavano del carburante necessario per l’esecuzione dei voli da Roma – Torino, Torino — Tripoli e Tripoli — Roma, disposti non per reali esigenze di sicurezza ma al solo fine di aiutare Osama Elmasry/Almasri Njeem, colpito da mandato di arresto internazionale emesso dalla CPI, a sottrarsi a tale mandato, con ciò commettendo il reato di cui al capo che precede.
Con le aggravanti di aver commesso il fatto al fine di eseguire il reato di cui al capo che precede, abusando dei poteri e con violazione dei doveri inerenti alla pubblica funzione rivestita.

In Roma sino al 21 gennaio 2025

Redazione Giurisprudenza Penale

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