La Cassazione si pronuncia sul rimedio per l’esecuzione delle sentenze della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (art. 628-bis c.p.p.)
Cassazione Penale, Sez. V, 3 settembre 2025 (ud. 15 maggio 2025), n. 30182
Presidente Miccoli, Relatore Brancaccio
Segnaliamo ai lettori, in tema di impugnazioni – e, nello specifico, in tema di “richiesta per l’eliminazione degli effetti pregiudizievoli delle decisioni adottate in violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali o dei Protocolli addizionali” (art. 628-bis c.p.p.) – la sentenza con cui la Corte di cassazione ha affermato che:
a) le violazioni strumentali al diritto di difesa accertate dalla Corte EDU possono, in astratto, essere poste a base di una richiesta ex art. 628-bis cod. proc. pen., nel caso in cui il loro collegamento funzionale e le loro ricadute, per natura e gravità, abbiano avuto un evidente effetto pregiudizievole sulle prerogative difensive nel processo nel cui ambito si sono manifestate ed incidenza effettiva, ancorché indiretta o mediata, sulla sentenza di condanna.
b) in caso di richiesta ex art. 628-bis cod. proc. pen. avanzata con riferimento a una violazione accertata dalla Corte EDU e collegata in via strumentale a quella effettivamente fatta valere, è necessario che il richiedente, in funzione dell’ammissibilità della stessa e per giustificare il suo eventuale accoglimento, prospetti adeguatamente l’incidenza effettiva, per natura e gravità, della violazione accertata sugli esiti del procedimento e sulla decisione di condanna.