Lo schema di decreto legislativo sulla direttiva (UE) n. 2024/1226 relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell’Unione

Lo scorso 10 ottobre il Governo ha trasmesso alle Camere, per l’espressione del parere parlamentare, lo schema di decreto legislativo che – su indicazione della Legge di delegazione europea 2024 (L. n. 91/2025) – recepisce la Direttiva UE 2024/1226, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell’Unione (cd. Sanzioni UE), commentata su questa Rivista da Ennio Alagia.
Il testo introduce al Libro II del codice penale il Capo I bis, rubricato Delitti contro la politica estera e la sicurezza comune dell’Unione europea, che prevede una serie di fattispecie incriminatrici dolose e colpose, mediante le quali si violano le sanzioni stabilite dall’Unione europea:
- Violazione delle misure restrittive dell’Unione europea (art. 275 bis)
- Violazione di obblighi informativi imposti da una misura restrittiva dell’Unione europea (art. 275 ter)
- Violazione delle condizioni dell’autorizzazione allo svolgimento di attività (art. 275 quater)
- Violazione colposa di misure restrittive dell’Unione europea (art. 275 quinquies)
A seconda dell’intensità della violazione, la risposta sanzionatoria consiste, alternativamente (dunque senza alcun cumulo), in una sanzione penale o amministrativa.
Il testo prevede l’introduzione di circostanze speciali che aggravano la pena da un terzo alla metà (art. 275 sexies c.p.) o la attenuano da un terzo a due terzi (art. 275 septies c.p.), oltre alla confisca obbligatoria, diretta o per equivalente, delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto (art. 275 octies c.p.), nonché la pubblicazione della sentenza quando è irrogata una pena detentiva non inferiore a tre anni (art. 275 novies c.p.).
Le menzionate fattispecie sono punibili secondo la legge italiana anche se commessi da un cittadino in territorio estero (art. 275 decies c.p.).
La competenza investigativa è in questi casi affidata alla Procura distrettuale.
Lo schema di decreto introduce le seguenti modifiche al d. lgs. n. 231/2001.
- Un nuovo metodo di calcolo della sanzione amministrativa pecuniaria, applicabile quando previsto dalla legge, consistente in una “specifica percentuale, indicata per ciascun illecito, del fatturato globale totale dell’ente relativo all’esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato o, se inferiore, all’esercizio finanziario precedente l’applicazione della sanzione pecuniaria”, o, se non è possibile accertate il fatturato globale totale dell’ente, una “sanzione pecuniaria nell’importo determinato in relazione a ciascun illecito” (art. 10, comma 3 bis, d. lgs. n. 231/2001)
- L’introduzione, fra i reati presupposto per la responsabilità dell’ente, di alcune delle fattispecie previste dagli articoli 275 bis (commi 1, 2 e 5), 275 ter (commi 1 e 2), 275 quater (comma 1) c.p., ricollegandovi sanzioni del tipo introdotto dal nuovo articolo 10, comma 3 bis o, in caso di impossibilità di determinare il fatturato globale, una sanzione pecuniaria con cornice edittale predeterminata (in euro, non in quote), nonché sanzioni interdittive (articolo 25 octies.2, d. lgs. n. 231/2001.
Da ultimo, è prevista l’estensione a tali fattispecie della disciplina sul whistleblowing (articolo 1, comma 1, d. lgs. n. 24/2003).









