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Violenza sessuale e «consenso libero e attuale»: il testo dell’emendamento approvato dalla Commissione Giustizia

Segnaliamo ai lettori il testo dell’emendamento approvato ieri dalla Commissione Giustizia della Camera nell’ambito dell’esame, in sede referente, della proposta di legge in tema di “Modifica dell’articolo 609-bis del codice penale in materia di violenza sessuale e di libera manifestazione del consenso” (C. 1693 Boldrini, C. 2151 Sportiello e C. 2279 Ascari).

Il testo dell’emendamento – allegato 2 del resoconto della Commissione (sotto è disponibile il download) – prevede quanto segue:

L’articolo 609-bis del codice penale è sostituito dal seguente:
Art. 609-bis. – (Violenza sessuale)
Chiunque compie o fa compiere o subire atti sessuali ad un’altra persona senza il consenso libero e attuale di quest’ultima è punito con la reclusione da sei a dodici anni.
Alla stessa pena soggiace chi costringe taluno a compiere o a subire atti sessuali con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità ovvero induce taluno a compiere o a subire atti sessuali abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica o di particolare vulnerabilità della persona offesa al momento del fatto o traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.
Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

Redazione Giurisprudenza Penale

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