Stupefacenti e confisca “allargata” (a seguito del “decreto Caivano”): depositata la sentenza n. 166/2025 della Corte costituzionale
Corte costituzionale, 7 novembre 2025 (ud. 22 settembre 2025), n. 166
Presidente Amoroso, Relatore Viganò
Segnaliamo ai lettori la sentenza con cui la Corte costituzionale si è pronunciata, dichiarandole non fondate, sulle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 85-bis del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) – come modificato dall’art. 4, comma 3-bis, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 convertito, con modificazioni, nella legge 13 novembre 2023, n. 159 – sollevate dal Tribunale ordinario di Firenze.
Entrambe le ordinanze di rimessione – si legge nell’ordinanza – dubitano, in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost., della legittimità costituzionale dell’art. 85-bis t.u. stupefacenti, come modificato dall’art. 4, comma 3-bis, del d.l. n. 123 del 2023, come convertito, nella parte in cui prevede l’applicazione della confisca cosiddetta allargata di cui all’art. 240-bis cod. pen. in caso di condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti anche per l’ipotesi delittuosa di cui all’art. 73, comma 5, t.u. stupefacenti: ipotesi che la previgente versione della disposizione censurata espressamente eccettuava dalla generale previsione di applicabilità di tale misura ablativa in relazione ai delitti contemplati dal citato art. 73.
Con un secondo gruppo di questioni, il rimettente mira invece a una più circoscritta dichiarazione di illegittimità costituzionale del medesimo art. 85-bis t.u. stupefacenti, nella parte in cui, con riguardo al delitto previsto dall’art. 73, comma 5, t.u. stupefacenti, non limita il proprio ambito applicativo all’ipotesi in cui la condotta assuma «caratteri di non occasionalità».
Con il terzo gruppo di questioni, prospettate da entrambe le ordinanze in via di estremo subordine sempre in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost., il giudice a quo censura l’art. 85-bis t.u. stupefacenti in combinato disposto con l’art. 240-bis cod. pen., nella parte in cui prevede come obbligatoria, anziché come facoltativa, la confisca allargata in caso di condanna o patteggiamento per il reato di cui all’art. 73, comma 5, t.u. stupefacenti.
Infine, con un quarto gruppo di questioni, sollevate in via subordinata dalla sola ordinanza iscritta al n. 95 reg. ord. del 2025 in riferimento agli artt. 42 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 1 Prot. addiz. CEDU, il Tribunale fiorentino censura l’art. 85-bis t.u. stupefacenti in combinato disposto con gli artt. 200, primo comma, 236, secondo comma, e 240-bis cod. pen., nella parte in cui – in base all’interpretazione della giurisprudenza di legittimità, assunta come diritto vivente – prevede l’applicazione della confisca allargata nell’ipotesi di condanna o di patteggiamento anche per i delitti di cui all’art. 73, comma 5, t.u. stupefacenti commessi anteriormente all’entrata in vigore del d.l. n. 123 del 2023, come convertito.
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Pubblichiamo, di seguito, il testo del comunicato stampa:
La Corte precisa i limiti di legittimità costituzionale della confisca “allargata”
In caso di condanna per reati di lieve entità in materia di stupefacenti, non è costituzionalmente illegittima la previsione della confisca di tutti i beni sproporzionati rispetto al reddito di cui il condannato sia trovato in possesso e di cui non riesca a giustificare la legittima provenienza. In tal caso, non è irragionevole presumere che quei beni siano stati acquistati mediante una più ampia attività criminosa. Tuttavia, la confisca non può essere disposta se le circostanze del caso concreto inducono invece il giudice a ritenere che i beni non costituiscano il profitto di precedenti reati.
Lo ha stabilito la Corte costituzionale nella sentenza numero 166, depositata oggi, con la quale sono state dichiarate non fondate, nei sensi meglio precisati in motivazione, una serie di questioni sollevate dal Tribunale di Firenze sulla estensione della confisca cosiddetta “allargata” ai reati di “piccolo spaccio” operata dal decreto-legge 159 del 2023 (il cosiddetto “decreto Caivano”).
Il Tribunale doveva decidere, in distinti procedimenti, della responsabilità penale di due imputati, ai quali erano state sequestrate modeste quantità di stupefacenti destinate allo spaccio. In entrambi i casi, gli operanti avevano rinvenuto nella disponibilità degli imputati somme di denaro in contanti (circa 3.000 euro in un caso, 750 nell’altro). Queste somme non potevano essere considerate come il profitto diretto dei singoli reati di detenzione a fini di spaccio accertati, ma – in seguito all’entrata in vigore del decreto Caivano – erano divenute assoggettabili alla confisca allargata prevista dall’articolo 240-bis del codice penale. In base a questa norma, in caso di condanna per una serie di reati, il giudice deve ordinare la confisca di tutti i beni dei quali il condannato abbia la disponibilità e che risultino sproporzionati rispetto al suo reddito dichiarato, a meno che questi non riesca a giustificarne la legittima provenienza.
La Corte ha ritenuto che la scelta legislativa di prevedere questo tipo di confisca anche per i fatti di “piccolo spaccio”, oltre che per i numerosi altri reati ai quali era già applicabile, non sia costituzionalmente illegittima. In particolare, la modestia dei profitti che derivano dalle singole attività di cessione o di coltivazione di piccoli quantitativi di sostanze stupefacenti non è di per sé incompatibile con il dato di esperienza, secondo cui i loro autori spesso traggono abitualmente i propri redditi proprio da quelle attività, specie quando siano privi di occupazione stabile o, comunque, regolare. Ciò rende non irragionevole prevedere, alle condizioni stabilite dalla legge, la confisca dei beni di cui essi siano trovati in possesso. Inoltre, la Corte ha ricordato che questa specifica tipologia di confisca costituisce attuazione di obblighi derivanti dal diritto dell’Unione europea per la generalità dei reati concernenti gli stupefacenti.
La Corte ha però sottolineato la necessità – imposta dalla Costituzione e dallo stesso diritto dell’Unione europea – di un’interpretazione restrittiva della confisca allargata. In primo luogo, il giudice dovrà accertare uno “squilibrio incongruo e significativo” tra beni dichiarati e posseduti, con riferimento al periodo in cui i beni stessi sono stati acquisiti. In secondo luogo, all’imputato dovrà essere assicurata una effettiva possibilità di contestare la presunzione di origine criminosa dei beni, attraverso l’allegazione di elementi che rendano credibile la provenienza illecita dei beni. In terzo luogo, i beni dovranno essere stati acquistati in un momento non eccessivamente lontano da quello in cui il reato è stato commesso. Infine, il giudice non potrà comunque applicare la confisca allargata “quando – alla luce di tutte le circostanze del caso concreto, filtrate attraverso il contraddittorio tra accusa e difesa – il fatto di reato appaia al giudice non già espressivo di un habitus criminale dal quale l’autore abbia verosimilmente tratto profitti illeciti, ma piuttosto risulti isolato o, comunque, occasionale”.
La Corte ha ritenuto invece che non sussistano ostacoli di ordine costituzionale all’applicazione di questa confisca anche nel caso in cui il reato sia stato commesso prima dell’entrata in vigore del decreto Caivano. Infatti, la confisca allargata non ha la finalità di inasprire la pena per il condannato, ma piuttosto quella di “impedire che egli possa continuare a godere di beni da lui illecitamente acquisiti attraverso precedenti condotte criminose”. La natura della misura è, dunque, ripristinatoria, e non punitiva; il che consente di escludere che possa operare il divieto di applicazione retroattiva della legge penale.
D’altra parte, neppure potrebbe sostenersi che l’applicazione retroattiva di questa tipologia di confisca frustri il legittimo affidamento del soggetto che ne è colpito, trattandosi di beni acquistati mediante attività criminose, e dunque “mediante modalità non conformi all’ordinamento giuridico”.
Roma, 7 novembre 2025







