MAE e obbligo di chiedere informazioni sulle condizioni detentive cui il consegnando sarà sottoposto
Cassazione Penale, Sez. VI, 17 novembre 2025 (ud. 14 novembre 2025), n. 37388
Presidente De Amicis, Relatore Di Geronimo
Segnaliamo ai lettori, in tema di MAE, la sentenza con cui la sesta sezione penale si è pronunciata sulle condizioni in presenza delle quali sorge l’obbligo, in capo alla Corte di Appello, di chiedere informazioni sulle condizioni detentive cui il consegnando sarà sottoposto.
In linea generale – si legge nella sentenza – “stante il principio di reciproco affidamento tra gli Stati facenti parte dell’Unione europea, deve presumersi che le condizioni detentive applicate in altro Stato UE (in questo caso la Romania) non siano tali da ingenerare il rischio di sottoposizione a trattamenti inumani o degradanti“.
Tale presunzione “può però essere superata – con il conseguente obbligo per l’autorità richiesta di attivarsi mediante la richiesta di informazioni – solo ove venga rappresentato un rischio specifico e concreto di violazione dei diritti fondamentali del consegnando“.
Ne consegue – prosegue il collegio – “che la richiesta di informazioni non è un obbligo automaticamente conseguente alla richiesta di consegna, ma deve essere supportata da elementi specifici addotti dal ricorrente o, comunque, noti alla Corte di appello“.
In altri termini, “la censura relativa ai trattamenti inumani o degradanti impone ai giudici di merito di compiere accertamenti – anche a prescindere da specifiche allegazioni difensive – solamente quando le gravi situazioni sistemiche delle condizioni carcerarie di un determinato Stato membro costituiscano un fatto notorio ovvero abbiano costituito oggetto di recenti pronunce in sede di legittimità“.
Queste condizioni non sono state ravvisate nel caso di specie, “in linea con quanto ribadito, di recente, dalla VI sezione della Corte la quale ha accertato il superamento da parte della Romania delle strutturali criticità originarie“.








