Caso Pifferi: le motivazioni della sentenza della Corte di Assise di Appello di Milano
Corte di Assise di Appello di Milano, Sez. I, 7 gennaio 2026 (ud. 5 novembre 2025), n. 26
Presidente dott.ssa Caputo, Relatore dott.ssa Anelli
Segnaliamo ai lettori, in considerazione dell’interesse mediatico della vicenda (caso Pifferi), il deposito delle motivazioni della sentenza con cui la Corte di Assise di Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza di primo grado, qualificato il fatto di reato nella violazione degli artt. 575, 577, comma 1 n. 1 cod. pen. – ed esclusa, pertanto, la fattispecie di cui all’art. 40, 2° co. cod. pen e la circostanza aggravante di cui all’art. 577, comma 1 n. 4 cod. pen. – dopo aver bilanciato, in termini di equivalenza, la residuale aggravante di cui al n. 1, comma I dell’art. 577 cod. pen. con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato la pena da infliggere all’imputata in anni 24 di reclusione.
Riportiamo, di seguito, l’indice della sentenza:
I – INTRODUZIONE
§-1. La genesi del presente procedimento penale. (pag. 4)
§-2. I temi del DEVOLUTO a questa Corte di lI” grado. (ibidem pag. 4)
§-3. La ‘biografia’ della madre, imputata, e della figlioletta, persona offesa. Per quanto è di rilievo considerare ai tini della presente decisione. Con rimando ai criteri direttivi di cui all’art. 133 cod. pen. (pag. 5)
§-4. L’interrogatorio reso da PIFFERI Alessia nell’immediatezza del fatto di reato del suo accertamento. Raffronto “sinottico” con l’esame dibattimentale. (pag. 30)
CAPITOLO A – L’imputabilità
La definizione del primo motivo d’appello.
§-1. Le ragioni a fondamento della disposta rinnovazione (“istruttoria”) di perizia psichiatrica. (pag. 52)
§-2. Il quesito sottoposto al Collegio dei Periti. (pag. 69)
§-3. L’esito (in sintesi) della disposta perizia psichiatrica collegiale. (pag. 71)
§-4. L’esito (in sintesi) delle Consulenze (collegiali) delle parti processuali.
§-4.1. Delle Parti Civili — Della Pubblica Accusa.
§-4.2 Della Difesa dell’imputata. (pag. 74)
§-5. Le ragioni che impongono di aderire alle conclusioni della Perizia d’ufficio disposta in II^ e ritenere Alessia PIFFERI imputabile. (pag. 77)
CAPITOLO B – La corretta qualificazione giuridica del fatto di reato: omicidio volontario aggravato, come formulato dal Pubblico Ministero procedente oppure abbandona di incapace aggravato (a norma dell’art. 591, 30, 40 comma cod. pen.) come prospettato dall’appellante Difesa.
La definizione del secondo motivo d’appello. (pag. 114)
1(a). La decisione di primo grado: SINTESI. La motivazione del dolo: non intenzionale, non diretto bensì soltanto eventuale, che, tuttavia, a se esclude la configurabilità del reato di abbandono di incapace ed impone il mantenimento del nomen iuris di omicidio. (ibidem pag. 114)
2(b). Le censure ed i rilievi critici dell’appellante Difesa. (pag. 118)
3(c) La decisione di questo secondo grado di giudizio — Il più appropriato nomen iuris.
I.§ – Perché, nella concreta fattispecie, non può essersi consumato (solo) l’abbandono di persona infraquattordicenne incapace a norma dell’art. 591 cod. pen. (pag. 121)
Il.§ – Perché -. esclusi gli elementi accidentali del delitto, insussistenti (eccezion fatta per l’aggravante della discendenza, in re ipsa) — è corretta la qualificazione giuridica di omicidio volontaria. Considerazioni sul profilo soggettivo doloso, a partire dall’esegesi del capo di imputazione. (pag. 124)
III.§ – La sussistenza del reato omissivo improprio: esclusione. (pag. 149)
CAPITOLO C – Perché deve essere esclusa l’aggravante del motivo futile (art. 577 n. 4 in relazione all’art. 61 n. i cod. pen.).
— La definizione del terzo motivo d’appello. (pag. 152)
CAPITOLO D – Il trattamento sanzionatorio e la commisurazione della pena.
— La definizione del quarto motivo d’appello. (pag. 165)








