ARTICOLIDIRITTO PROCESSUALE PENALE

La Cassazione si pronuncia in tema di riparazione per ingiusta detenzione e danno da cd. “strepitus fori”

Cassazione Penale, Sez. IV, 12 gennaio 2026 (ud. 18 dicembre 2025), n. 965
Presidente Dovere, Relatore Ranaldi

Segnaliamo ai lettori, in tema di riparazione per ingiusta detenzione e danno da cd. “strepitus fori”, la sentenza con cui la quarta sezione penale della Corte di cassazione ha ribadito il principio secondo cui “deve escludersi che tra le conseguenze ulteriori indennizzabili possa essere ricompresa una voce a titolo di danno esistenziale da clamore mediatico, perché il pregiudizio che con questa tipologia di danno non patrimoniale viene evidenziato non è diverso ed autonomo da quello conseguente alla stessa privazione della libertà personale, di per sé idonea, da sola, a sconvolgere per un periodo consistente le abitudini di vita della persona“.

In ogni caso – prosegue il collegio – “ai fini della configurabilità dello “strepitus fori” di cui tener conto nella liquidazione dell’indennizzo, occorre che la diffusione della notizia esorbiti dalle comuni modalità di informazione, connotandosi sia per la capacità di raggiungere un largo pubblico, sia per l’assertività della notizia nel senso della responsabilità penale dell’interessato, con la conseguenza che nelle realtà di piccole dimensioni è necessario che l’ingiusta detenzione abbia una durata tale da indurre nel pubblico il convincimento dell’effettivo coinvolgimento dell’interessato“.

Nella specie, “la Corte territoriale ha argomentato nel senso che il difensore si è limitato ad allegare all’istanza risarcitoria un solo articolo di stampa in cui, tra l’altro, si specifica che il ricorrente era stato scarcerato; che, comunque, si tratta di una testata giornalistica a diffusione limitata; infine, che non risulta dimostrato uno specifico danno ulteriore subito dal nominato a causa della pubblicazione della suddetta notizia“.

In conclusione, “i giudici hanno ritenuto, con motivazione adeguata, che nei confronti del ricorrente non si sia configurato un pregiudizio mediatico ulteriore rispetto quello normalmente connesso a un’inchiesta giudiziaria, sulla base di una valutazione di merito ponderata e non arbitraria, insindacabile in sede di legittimità“.

Redazione Giurisprudenza Penale

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