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Depositata la sentenza della Corte costituzionale (n. 2/2026) in tema di presunzione di innocenza e decisione sugli effetti civili nel caso di estinzione del reato (art. 578 c.p.p.)

Corte costituzionale, 16 gennaio 2026, n. 2
Presidente Amoroso, Relatore Petitti

Come avevamo anticipato, la Corte di Appello di Lecce aveva sollevato, di ufficio, questione di legittimità costituzionale – in relazione all’art. 6, comma 2, CEDU, quale parametro interposto dell’art. 117, comma 1, Cost., in relazione agli artt. 3 e 4 della direttiva 2016/UE/343 e art. 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’U.E., quali parametri interposti degli artt. 11 e 117, comma 1, Cost., nonché in relazione agli artt. 3 e 27, comma 2, Cost. – dell’art. 578, comma 1, c.p.p., nella parte in cui stabilisce che, quando nei confronti dell’imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello (o la Corte di cassazione), nel dichiarare estinto il reato per prescrizione, decide sull’impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli effetti civili, e non prevede, invece, che, analogamente alla norma di cui al comma 1-bis dell’art. 578 c.p.p., se l’impugnazione non è inammissibile, il giudice di appello (o la Corte di cassazione) rinviano per la prosecuzione al giudice o alla sezione civile competente nello stesso grado, che decidono sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile.

Con la sentenza n. 2/2026, la Corte costituzionale ha dichiarato le questioni inammissibili e infondate affermando che non viola la presunzione di innocenza il comma 1 dell’articolo 578 del codice di procedura penale, nella parte in cui stabilisce che, quando nei confronti dell’imputato è stata pronunciata condanna alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, il giudice penale di appello, nel dichiarare estinto il reato per prescrizione, decida sull’impugnazione ai soli effetti civili, e non prevede, invece, che esso, analogamente a quanto previsto dal comma 1-bis dello stesso articolo 578, rinvii per le questioni civili al giudice civile di pari grado.

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Pubblichiamo, di seguito, il testo del comunicato stampa

PRESUNZIONE DI INNOCENZA: NON È ILLEGITTIMO CHE IL GIUDICE PENALE DELL’IMPUGNAZIONE, DICHIARATA LA PRESCRIZIONE DEL REATO, DECIDA SUGLI EFFETTI CIVILI
Non viola la presunzione di innocenza il comma 1 dell’articolo 578 del codice di procedura penale, nella parte in cui stabilisce che, quando nei confronti dell’imputato è stata pronunciata condanna alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, il giudice penale di appello, nel dichiarare estinto il reato per prescrizione, decide sull’impugnazione ai soli effetti civili, e non prevede, invece, che esso, analogamente a quanto previsto dal comma 1-bis dello stesso articolo 578, rinvii per le questioni civili al giudice civile di pari grado.
Lo ha deciso la Corte costituzionale, con la sentenza numero 2, depositata oggi, pronunciandosi sulle questioni sollevate dalla Corte di appello di Lecce, con due ordinanze di analogo tenore.
Non è, in primo luogo, ravvisabile una irrazionalità sopravvenuta del comma 1 dell’articolo 578 del codice di procedura penale, in comparazione con il comma 1-bis, introdotto dalla legge numero 134 del 2021 e sostituito dal decreto legislativo numero 150 del 2022, trattandosi di situazioni eterogenee, l’una relativa alla prescrizione del reato, istituto di natura sostanziale, e l’altra all’improcedibilità dell’azione penale per superamento dei termini di durata del giudizio di gravame.
In linea con la propria sentenza numero 182 del 2021, la Corte costituzionale ha poi sottolineato che, alla luce dell’articolo 6, paragrafo 2, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, la presunzione di innocenza è violata, nel c.d. secondo aspetto, quando il giudizio risarcitorio conduca all’attribuzione di una responsabilità penale al soggetto già assolto, ovvero a manifestare l’opinione che costui è colpevole del reato; il che non si verifica nel caso previsto dalla norma censurata, nel quale il giudice penale dell’impugnazione, nel confermare o riformare i capi civili della sentenza gravata, non deve più statuire sulla responsabilità penale, né rivalutare il fatto di reato, ma solo decidere sull’eventuale pregiudizio risarcibile, in base ai principi della responsabilità civile.
Roma, 16 gennaio 2026

Redazione Giurisprudenza Penale

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