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Guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti​ e eliminazione del requisito dello “stato di alterazione psico-fisica”: depositata la sentenza della Corte costituzionale (n. 10/2026)

Corte costituzionale, 29 gennaio 2026, sentenza n. 10
Presidente Amoroso, Relatore Viganò

Come avevamo anticipato, era stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 187, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) – come modificati dall’art. 1, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), della legge 25 novembre 2024, n. 177 (Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285) – nella parte relativa alla eliminazione del requisito dell’alterazione psicofisica.

Con la sentenza n. 10/2026, la Consulta ha ritenuto le questioni non fondate,  essendo possibile e doverosa un’interpretazione restrittiva conforme a Costituzione, in base alla quale “l’area della rilevanza penale dovrà intendersi limitata a quelle sole ipotesi in cui la condotta di guida successiva all’assunzione di stupefacenti sia posta in essere entro un lasso temporale in cui risulti ragionevole presumere che le sostanze siano ancora in grado di produrre un effetto di alterazione dello stato psicofisico del conducente, tale da influire negativamente sulla sua capacità di guida e creare, così, un pericolo per la sicurezza del traffico stradale significativamente superiore a quello insito in ogni condotta di guida“.

Invia generale – si legge nella sentenza – “una interpretazione restrittiva di una disposizione incriminatrice, con la quale in sostanza si subordini la rilevanza penale della condotta al riscontro di requisiti ulteriori rispetto a quelli espressamente indicati dal legislatore, ma in conformità alla stessa ratio della disposizione, non può ritenersi preclusa dal principio di legalità in materia penale. Tale principio, infatti, osta soltanto a che la legge penale sia applicata a casi ulteriori rispetto a quelli coperti dal significato letterale delle espressioni da essa utilizzate, ma non si oppone a soluzioni ermeneutiche che, all’opposto, riducano l’area del penalmente rilevante rispetto ai possibili significati letterali del testo della norma incriminatrice, sempre che il risultato così raggiunto risulti compatibile con tali significati“.

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Pubblichiamo, di seguito, il testo del comunicato pubblicato dalla Corte:

GUIDA DOPO L’ASSUNZIONE DI STUPEFACENTI: L’AUTORE È PUNIBILE SOLO SE CREA UN PERICOLO PER LA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE
La nuova formulazione dell’articolo 187 del codice della strada non è costituzionalmente illegittima, purché venga interpretata nel senso che possa essere punito solo chi si sia posto alla guida in condizioni tali da creare un pericolo per la sicurezza della circolazione stradale.
Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza numero 10 del 2026, depositata oggi.
Tre giudici di merito avevano espresso dubbi sulla legittimità costituzionale della modifica dell’articolo 187 operata nel 2024. Sino a quel momento la norma puniva chi guidava “in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto” sostanze stupefacenti. Il legislatore del 2024 ha eliminato il requisito dell’alterazione psicofisica, in considerazione delle difficoltà di prova che si erano riscontrate nella prassi, con la conseguenza che la norma oggi punisce semplicemente la guida “dopo aver assunto” sostanze stupefacenti.
Secondo i giudici rimettenti (alla cui prospettazione hanno aderito l’Unione delle camere penali italiane e l’Associazione italiana dei professori di diritto penale, che hanno presentato opinioni come amici curiae), la nuova formulazione consentirebbe di punire chiunque abbia assunto stupefacenti in qualsiasi momento anteriore alla guida: in ipotesi, anche giorni, settimane o mesi prima. Essa pertanto produrrebbe risultati irragionevoli e sproporzionati, incriminando anche condotte del tutto inoffensive rispetto alla sicurezza della circolazione stradale; non consentirebbe di individuare con precisione l’area delle condotte punibili; e determinerebbe irragionevoli disparità di trattamento rispetto, tra l’altro, alla disciplina del reato di guida sotto l’influenza dell’alcol.
La Corte non ha condiviso queste censure, ma ha sottolineato la necessità di una interpretazione restrittiva della nuova norma in conformità ai principi costituzionali di proporzionalità e offensività, oltre che alla stessa finalità perseguita dal legislatore.
In forza di questa interpretazione, non occorrerà più dimostrare che il conducente si sia posto alla guida in stato di effettiva alterazione psico-fisica. Sarà però necessario accertare la presenza nei liquidi corporei del conducente di quantitativi di sostanze stupefacenti “che per qualità e quantità, in relazione alle singole matrici biologiche in cui sono riscontrate, risultino generalmente idonee, sulla base delle attuali conoscenze scientifiche, a determinare in un assuntore medio un’alterazione delle condizioni psico-fisiche, e conseguentemente delle normali capacità di controllo del veicolo”.
In altre parole, non sarà più necessario dimostrare che la sostanza stupefacente assunta abbia effettivamente alterato le capacità di guida del conduttore. Ma occorrerà comunque accertare la presenza nei suoi liquidi corporei di una quantità della sostanza che appaia idonea ad alterare queste capacità in un assuntore medio, così da creare pericolo per la circolazione stradale.
Roma, 29 gennaio 2026

Redazione Giurisprudenza Penale

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