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Superbonus 110% e costituzione di un credito di imposta fittizio: l’informazione provvisoria delle Sezioni Unite

Cassazione Penale, Sezioni Unite, ud. 27 febbraio 2026, informazione provvisoria n. 4
Presidente Mogini, Relatore Liberati

Erano state rimesse alle Sezioni Unite le seguenti questioni di diritto:

(1) Se, nella materia dei cc.dd. Superbonus 110%, di cui al d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la costituzione di un credito di imposta fittizio, mediante la presentazione di fatture per operazioni in tutto o in parte inesistenti con opzione, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per un contributo sotto forma di conto anticipato dai fornitori ovvero per la cessione di un credito d’imposta di importo pari alla detrazione, sia condotta sussumibile nella fattispecie di reato di cui all’art. 316-ter cod. pen. o in quella di cui agli artt. 640 e 640-bis cod. pen.;

(2) Se, nell’ipotesi in cui la condotta sopra descritta sia da definire giuridicamente ai sensi degli artt. 640 e 640-bis cod. pen., essa integri il reato in forma consumata ovvero in forma tentata.

All’esito dell’udienza del 27 febbraio 2026, le Sezioni Unite hanno fornito le seguenti soluzioni:

(1) La condotta è sussumibile nella fattispecie di reato di cui agli artt. 640 e 640-bis cod. pen.;

(2) essa integra il reato in forma consumata.

Redazione Giurisprudenza Penale

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