Il novum notificatorio ex art. 153 bis c.p.p. e riflessi applicativi sulla reclamabilità dell’ordinanza di archiviazione per irrituale notifica al difensore illo tempore domiciliatario legale della persona offesa
in Giurisprudenza Penale Web, 2026, 3 – ISSN 2499-846X

Come noto, il GIP, investito di una richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero, è tenuto, in presenza di una ritenuta ammissibile opposizione della persona offesa, a fissare la data dell’udienza camerale a norma dell’art. 409 c.p.p., dandone avviso alle parti – ed in specie, alla p.o. opponente – per garantire il necessario contraddittorio fra di esse.
La comunicazione della data di udienza, da celebrarsi nelle forme di cui all’art. 127 c.p.p., consente invero ai destinatari dell’avviso e, per quel che qui interessa, alla persona offesa dal reato di consultare gli atti depositati in cancelleria e di estrarne copia, di presentare documenti e memorie (c.d. contraddittorio cartolare), nonché, di comparire per essere sentita dal Giudice (c.d. contraddittorio orale).
Punto focale è allora quello inerente all’esatta individuazione delle modalità attraverso le quali la p.o. debba essere avvisata di una simile udienza camerale, atteso che gravi possono essere, in termini di nullità, le conseguenze di una eventuale omessa o irregolare notifica.
La disciplina generale di riferimento va ricercata nell’art. 154 c.p.p., per come integrato ed interpolato con il disposto del nuovo art. 153 bis c.p.p. (introdotto, appunto, con la Riforma Cartabia).
Premesso che, con riguardo all’imputato non detenuto, le forme notificatorie dettate dall’art. 157 c.p.p. (e richiamate dall’art. 154 c.p.p.) sono destinate a soccombere in caso di manifestata valida ed efficace dichiarazione o elezione di domicilio, nel senso che, in tale eventualità, la notifica deve necessariamente essere effettuata con priorità nel domicilio dichiarato o eletto, vi è da chiedersi se questa gerarchia di forme sia applicabile anche quando il destinatario della notifica (qui, dell’ avviso della data di udienza ) sia la persona offesa dal reato.
Va detto che, prima della riforma, la giurisprudenza di legittimità era piuttosto perentoria nel propendere per la risposta negativa al quesito, sostenendo che comunque (i.e., pur in presenza di una dichiarazione o elezione di domicilio), la notifica dovesse essere effettuata presso lo studio del nominato difensore di fiducia (della p.o.), in quanto domiciliatario ex lege (della stessa) ex art. 33 disp. att. c.p.p.
Isolata, ma, antesignana di ciò che a seguire sarebbe stato istituzionalizzato, era una pronuncia (Cass. n. 38065/13) che, invece, riconosceva carattere residuale al meccanismo sostitutivo delineato dall’art. 33 disp. att. c.p.p., meccanismo destinato, cioè, ad applicarsi solo se la persona offesa non avesse indicato, nella nomina del difensore di fiducia, un domicilio (lì, il domicilio del medesimo difensore).
Il quadro normativo, come si anticipava, è profondamente cambiato a seguito della novella legislativa che, nella materia de qua, ha introdotto la disposizione di nuovo conio di cui all’art. 153 bis c.p.p.
Siffatta disposizione normativa ha, per la prima volta, imposto un preciso obbligo legale in capo alla “persona offesa querelante”, nel contempo modificando la disciplina generale di settore ex art. 154 c.p.p.
Si vuole dire che la norma, da un lato, ha richiesto alla persona di interesse di dichiarare o eleggere un domicilio per le notificazioni, e, dall’altro lato e coerentemente, ha statuito che alla p.o. querelante le notifiche vanno sempre fatte, in via diretta, presso il domicilio eletto o dichiarato.
Con il corollario per cui, solo a fronte di una omessa, insufficiente o inidonea dichiarazione o elezione di domicilio, può farsi luogo, in via suppletiva, alla notifica telematica presso il nominato difensore di fiducia, da intendersi quale domiciliatario legale della persona offesa dal reato ai sensi dell’art. 33 disp. att. c.p.p.
In buona sostanza, il legislatore ha innovato il contesto di riferimento, sancendo, in perfetta armonia con le disposizioni previste dall’art. 161 c.p.p. per l’imputato non detenuto (cfr., Cass. n. 29969/24; Cass. n. 27546/23; Cass. n. 3967/22), la secca prevalenza (o, se si preferisce, priorità) sul piano notificatorio della dichiarazione o elezione di domicilio operata (anche) dalla p.o. querelante, di talché la notifica degli atti ad essa direzionati deve essere necessariamente effettuata in prima battuta proprio nello specifico luogo prescelto al fine da tale persona offesa.
Ne discende che la portata applicativa dell’art. 33 disp. att. c.p.p., tuttora vigente, è stata giocoforza sterilizzata, o, comunque, assai ridotta, arrestandosi dinanzi ad una valida ed efficace elezione o dichiarazione di domicilio che, per sua natura, allo stesso modo garantisce le esigenze (di speditezza ed economia processuale nelle notificazioni) perseguite dalla disposizione di cui sopra, in uno con l’intensificata tutela delle ragioni della persona offesa dal reato.
Sulla base di queste premesse, si tratta ora di stabilire quali siano le conseguenze di una notifica “irregolarmente eseguita” per essere stata fatta presso lo studio del nominato difensore piuttosto che nel diverso luogo ove la persona offesa querelante aveva eletto domicilio.
Intanto, non può sottacersi che la notifica eseguita in forme o con modalità differenti da quelle ex lege prescritte, per pacifica giurisprudenza, deve essere in tutto e per tutto equiparata ad una omessa notifica.
Valgono in merito le considerazioni svolte dalla Corte Suprema a Sezioni Unite (cfr., Cass. n. 58120/17) che, lungi dall’ammettere sanatorie non codificate per casi del genere, ha sancito la nullità della notifica effettuata in spregio delle norme processuali applicabili (ovvero, presso il difensore fiduciario piuttosto che nel domicilio eletto o dichiarato), rimarcando come le ragioni di celerità del processo non possano rilevare allorquando la situazione non presenta alcun aspetto patologico, per esservi un regolare e determinato domicilio ove notificare l’atto giudiziario.
Le dispiegate considerazioni vieppiù assumono pregnanza ove lette nell’ottica della fattispecie complessa recettizia all’esame – integrata dall’avviso di fissazione della data di udienza per la trattazione dell’opposizione alla richiesta di archiviazione del PM e dalla relativa notificazione – tenuto conto che siamo davanti ad un atto (l’avviso) propedeutico all’instaurazione del contradittorio nella camera di consiglio.
Anche e soprattutto in questa sede, la notifica della citazione (i.e., dell’avviso) omessa o non conforme al prototipo formale di legge sempre e comunque si traduce in una omessa regolare citazione per l’udienza della persona offesa dal reato.
Si potrà semmai discettare se, in simili parificate evenienze, si venga ad originare una nullità assoluta ex art. 179 c.p.p. (cfr., in tal senso, la risalente Cass. n. 1446/96), ovvero, una nullità di ordine generale a regime intermedio ex art. 178 c.1 lett. c) c.p.p. (come appare preferibile), inferendo su citazione ed intervento della parte privata (rectius, persona offesa querelante).
Ma, in ogni caso, di nullità ai sensi dell’art. 127 comma 5 c.p.p. si tratta, con la conseguente sua deducibilità attraverso il reclamo previsto dall’art. 410 bis c.p.p.
Vuoi perché, optandosi per il regime delle nullità assolute, non vi è alcun limite temporale per eccepire o rilevare il vizio (difatti, secondo questa tesi, deducibile in ogni stato e grado del giudizio), vuoi perché, viceversa propendendosi per il novero delle nullità a regime intermedio, ancora pende il termine dal combinato disposto degli artt. 180 e 182 c.p.p. legato alla intervenuta pronuncia di una sentenza di primo grado e prescritto a pena di decadenza per dedurre lo stesso tipo di vizio.
Né la nullità può ritenersi sanata, posto che, se anche non definita assoluta ed allora insanabile, è stata essa provocata da un atto (i.e., l’avviso di fissazione della data di udienza) notificato in forme diverse da quelle stabilite dalle norme di legge (cfr., antea) e, per tale ragione, non capace di assolvere appieno alla sua funzione, ovvero, di raggiungere lo scopo cui è preordinato.
In conclusione e per sgomberare il campo da ogni dubbio, giova soggiungersi che la irritualità di una notifica effettuata presso lo studio del difensore, quando doverosa era la notifica nel domicilio eletto, nemmeno può dirsi supplita dal rapporto fiduciario tipicamente intercorrente fra avvocato e cliente assistito, giacché, per ciò solo, non certe e scontate sono le comunicazioni fra di loro (cfr., Cass. S.U. n. 58120/17).
Tradotto in altre parole, è lecito affermarsi, nel pieno rispetto del dictum dei Giudici di legittimità, che la sussistenza del citato rapporto fiduciario non garantisce e non prova la conoscenza effettiva e certa dell’atto da parte del suo naturale destinatario (qui, la persona offesa querelante), perciò privato, attraverso una notifica eseguita – in violazione di legge – presso il difensore piuttosto che nel domicilio ritualmente eletto, del diritto al contraddittorio (in specie, sotto forma del diritto di partecipare al giudizio) e del connesso diritto di difesa.
Come citare il contributo in una bibliografia:
L. Padula, Il novum notificatorio ex art. 153 bis c.p.p. e riflessi applicativi sulla reclamabilità dell’ordinanza di archiviazione per irrituale notifica al difensore illo tempore domiciliatario legale della persona offesa, in Giurisprudenza Penale Web, 2026, 3






