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Sull’abnormità del provvedimento con cui il GIP, a seguito di richiesta di rito abbreviato (successiva al decreto di giudizio immediato) poi revocata, abbia rimesso le parti innanzi al giudice dibattimentale

Tribunale di Trani, sez. penale, 10 marzo 2026
Giudice dott. Fabrizio Ruggieri

Segnaliamo ai lettori il provvedimento con cui il Tribunale di Trani ha dichiarato l’abnormità del provvedimento con cui il G.I.P., dopo l’emissione del decreto di giudizio immediato e la presentazione di richiesta di rito abbreviato, abbia rimesso le parti innanzi al giudice dibattimentale.

Il codice di rito – si legge nel provvedimento – “nel disciplinare il meccanismo procedimentale attivato dalla richiesta di giudizio abbreviato a seguito dell’emissione del decreto di giudizio immediato (art. 458 c.p.p.) prevede che il giudice fissa in ogni caso con decreto l’udienza in camera di consiglio per la valutazione della richiesta” e limita il potere-dovere del g.i.p. di rimettere le parti dinanzi al giudice del dibattimento a casi tassativi di rigetto della richiesta (art. 458, Co. 2 ter, c.p.p.), di nuove contestazioni da parte del pubblico ministero che comportino l’inammissibilità del rito o inducano l’imputato ad abbandonarlo (in virtù del combinato disposto degli artt. 458, comma 2, e 441 bis c.p.p.)“.

A ciò si aggiunge che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, “non soltanto hanno affermato il principio secondo cui l’ordinanza di ammissione del giudizio abbreviato non può essere revocata salvo che nell’ipotesi espressamente disciplinata dall’art. 441 bis c.p.p., ma hanno altresì attribuito natura tendenzialmente irrevocabile alla richiesta avanzata dall’imputato (o dal suo procuratore speciale), precisando, quanto al giudizio abbreviato non condizionato, che la possibilità di revocare l’ammissione al rito non insorge nemmeno nel caso in cui l’imputato abbia a sua volta revocato la relativa richiesta, trattandosi di facoltà non attribuitagli dall’ordinamento processuale se non nell’ipotesi disciplinata dall’art. 441 bis c.p.p.“.

Occorre, dunque, ritenere – prosegue il Tribunale di Trani – che “il crisma dell’irrevocabilità non connoti la sola ordinanza con cui il giudice dispone il giudizio abbreviato (come espressamente affermato dalle citate Sezioni Unite), bensì anche la richiesta dell’imputato di procedersi con tale rito (come incidenter tantum osservato nella medesima pronuncia, e dalle numerose altre da essa richiamate)“.

Nel caso in esame – in cui la richiesta è stata avanzata a seguito della notifica del decreto di giudizio immediato, “la peculiarità del rito – rispetto all’ordinaria presentazione della richiesta di giudizio abbreviato in udienza (preliminare, predibattimentale o per direttissima) – risiede nell’esistenza di uno iato temporale ravvisabile, nella procedura attivata ex art. 458 c.p.p., tra il momento del deposito in cancelleria della richiesta a norma del co. 1 e il momento della celebrazione dell’udienza camerale a norma del co. 2. Tuttavia, i principi in precedenza esposti non possono certamente essere incisi dalla circostanza di fatto che, nel giudizio immediato, v’è il suddetto iato tra istanza ed ammissione, quasi che un fisiologico lasso di tempo legittimasse di per sé l’imputato a cambiare idea su una scelta altrimenti irrevocabile“.

Al contrario, “nell’ipotesi (qui in esame) di giudizio abbreviato richiesto a seguito di emissione del decreto di giudizio immediato, il diretto ed istantaneo effetto prodotto dalla presentazione della richiesta ex art. 458 c.p.p. è ancora più significativo e consistente, poiché in tal caso si ha un’immediata regressione del rito, in quanto il g.i.p., dopo aver già disposto il giudizio dibattimentale, è obbligato a fissare un’udienza innanzi a sé per la celebrazione del rito abbreviato (se “secco”) o per la valutazione della richiesta (se “condizionato”). Ovviamente, tale complesso meccanismo, caratterizzato da una regressione del procedimento (eccezionale e derogatoria rispetto al noto principio di carattere generale) non può innescarsi sulla base di una scelta precaria e instabile dell’imputato, revocabile in qualsiasi momento, dovendo invece essere ancorata a una ben precisa e ponderata scelta dell’imputato, come tale irrevocabile“.

In conclusione, “il provvedimento con cui il g.i.p., al di fuori dei casi consentiti dalla legge, ha disposto la prosecuzione del rito nelle forme dibattimentali, a fronte dell’avvenuta presentazione di un’istanza di giudizio abbreviato poi revocata, presenta, per la singolarità e l’atipicità del suo contenuto, le caratteristiche dell’atto c.d. abnorme, non previsto né prevedibile dall’ordinamento esorbitante rispetto allo schema processuale”.

Redazione Giurisprudenza Penale

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