Violenza di genere: la proposta di legge in tema di “introduzione della figura dello psicologo forense” e “accertamento sanitario temporaneo obbligatorio” (art. 384-ter c.p.p.)
Segnaliamo ai lettori la proposta di legge n. 1517 AS, avente ad oggetto “Introduzione della figura dello psicologo forense e modificazioni al codice di procedura penale e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza contro le donne e di genere“.
La proposta – come si legge nella relazione – “intende tutelare la vittima intervenendo preventivamente sull’aggressore, nella convinzione che non tutte le devianze possono essere rilevate come patologia ma possono anche avere esito omicidiario“, introducendo, a tale scopo, “un meccanismo di accertamento sanitario temporaneo obbligatorio, nei casi in cui, anche in assenza di flagranza, emergano fondati motivi per ritenere che sussista un concreto ed attuale rischio per la vita o l’integrità fisica e psichica della vittima“.
L’art. 2 della proposta prevede l’inserimento, nel codice di procedura penale, dell’art. 384-ter (“Accertamento sanitario temporaneo obbligatorio“), ai sensi del quale:
1. Nei casi previsti dall’articolo 362, comma 1-ter, anche fuori dai casi di flagranza, quando nel corso dell’attività prevista dall’articolo 370, comma 2-bis, emergano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave e attuale pericolo la vita o l’integrità fisica o psichica della persona offesa, gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria dispongono, previa autorizzazione del pubblico ministero, scritta, ovvero resa oralmente e confermata per iscritto, o per via telematica, accertamento sanitario temporaneo obbligatorio, anche in deroga agli articoli 33, 34 e 35 della legge del 23 dicembre 1978, n. 833, con obbligo di seguire percorsi psicoterapici, che alternativamente possono avere luogo presso:
a) i presidi e servizi sanitari pubblici territoriali;
b) enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati, ai sensi dell’articolo 13-bis, comma 1-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354;
c) studi specialistici privati e convenzionati, accreditati presso le procure.
d) le strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate nel caso in cui sia necessaria la degenza.
2. La polizia giudiziaria provvede senza ritardo all’adempimento degli obblighi di informazione previsti dall’articolo 11 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui agli articoli 385 e seguenti del presente titolo. Si osservano le disposizioni di cui all’articolo 381, comma 3. Della dichiarazione orale di querela si dà atto nel verbale delle operazioni finalizzate alla osservazione sanitaria temporanea.
3. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 384, anche fuori dei casi di flagranza, quando nel corso dell’attività prevista dall’articolo 362, comma 1-ter, emergano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l’integrità fisica o psichica della persona offesa, il pubblico ministero dispone con decreto motivato nei confronti della persona denunciata o querelata, qualora non sia possibile per la situazione di urgenza attendere il provvedimento del giudice, un accertamento sanitario temporaneo obbligatorio, anche in deroga agli articoli 33, 34, 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Nello stesso decreto il pubblico ministero prevede l’obbligo di seguire percorsi psicoterapici, presso le strutture di cui al comma 1 del presente articolo.
4. Entro quarantotto ore dall’esecuzione del decreto di cui al comma 3 o dal provvedimento di cui al comma 1, il pubblico ministero richiede la convalida al giudice per le indagini preliminari.
5. Il giudice fissa l’udienza di convalida al più presto e comunque entro le quarantotto ore successive, dandone avviso senza ritardo al pubblico ministero e al difensore.
6. Il provvedimento di accertamento sanitario temporaneo obbligatorio diviene inefficace se il pubblico ministero non osserva le prescrizioni del comma 4.
7. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 381, comma 3, nonché degli articoli 385 e seguenti del presente titolo.
L’art. 7 della proposta prevede anche che venga istituito presso ogni tribunale un pubblico registro dei condannati in via definitiva per determinati reati e che, nel corso delle indagini preliminari nei casi previsti dal comma 1, contestualmente all’applicazione della misura di cui all’articolo 384-ter del codice procedura penale, introdotto dall’articolo 1 della presente legge, il pubblico ministero trasmette al Centro elaborazione dati di cui all’articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, anche ai fini dell’inserimento nel Sistema di indagine delle Forze di polizia, il nome dell’indagato e la qualificazione giuridica del reato.