ARTICOLIDIRITTO PENALEParte speciale

La Cassazione interviene sul traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) a seguito delle modifiche apportate dalla “riforma Nordio” (Legge 9 agosto 2024, n. 114)

Cassazione Penale, Sez. I, 28 agosto 2025 (ud. 30 maggio 2025), n. 29934
Presidente Casa, Relatore Curami

Segnaliamo ai lettori la sentenza con cui la prima sezione penale della Corte di cassazione si è pronunciata sulla fattispecie di cui all’art. 346-bis c.p. (traffico di influenze illecite) a seguito delle modifiche apportate dalla cd. “riforma Nordio” (Legge 9 agosto 2024, n. 114 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 10 agosto 2024).

L’art. 1, comma 1, lettera e), della legge 9 agosto 2024, n. 114, entrato in vigore il 25 agosto 2024 – si legge nella sentenza – “ha nuovamente riformato la formulazione dell’art. 346-bis cod. pen., questa volta in termini maggiormente restrittivi. La disposizione attualmente sancisce che “chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter e nei reati di corruzione di cui all’articolo 322-bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322-bis, in relazione all’esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un’altra mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi. Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d’ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica“.

La nuova formulazione – concludono i giudici – “riduce l’ambito della rilevanza penale della fattispecie di reato previgente sotto plurimi profili: per quanto di interesse nella presente sede, nella disciplina vigente l’art. 346-bis cod. pen. si riferisce solo alle relazioni esistenti e, pertanto, non consente più la punibilità del traffico di influenze millantate. Le relazioni del mediatore con il pubblico ufficiale devono, inoltre, essere effettivamente utilizzate (non solo vantate) e devono essere esistenti (non solo asserite)“.

Redazione Giurisprudenza Penale

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