Interrogatorio davanti al PM (ex art. 375 c. 2 c.p.p.) e obbligo di trasmettere al Riesame gli “elementi favorevoli sopravvenuti”
Cassazione Penale, Sez. VI, 3 ottobre 2025 (ud. 23 settembre 2025), n. 32786
Presidente Aprile, Relatore D’Arcangelo
Segnaliamo ai lettori, in tema di impugnazioni cautelari personali, la sentenza con cui la sesta sezione penale ha affermato che anche l’interrogatorio reso innanzi al pubblico ministero ai sensi dell’art. 375, comma 2, cod. proc. pen. deve ritenersi incluso tra gli elementi favorevoli sopravvenuti, per i quali è imposto l’obbligo di trasmissione al tribunale del riesame, nel caso in cui abbia un contenuto oggettivamente favorevole all’indagato e non si sostanzi in una mera contestazione delle accuse, posto che, per la ratio di garanzia sottesa all’obbligo di cui all’art. 309, comma 5, cod. proc. pen., risulta priva di fondamento la distinzione tra lo stesso e quello previsto dall’art. 294 cod. proc. pen.
Dall’esame diretto degli atti processuali – si legge nella pronuncia – “risulta che il Tribunale, con l’ordinanza impugnata, ha dichiarato la perdita di efficacia della misure coercitive applicate dal Giudice per le indagini preliminari con l’ordinanza del 15 aprile 2025 nei riguardi del ricorrente per effetto della mancata trasmissione del verbale di interrogatorio reso dal ricorrente al Pubblico Ministero in data 25 marzo 2025, considerato un elemento sopravvenuto favorevole all’indagato“
Secondo la giurisprudenza di legittimità, “l’obbligo di trasmissione al giudice, unitamente alla richiesta di misura cautelare, oltre che degli elementi posti a base della richiesta, di tutti gli elementi favorevoli all’imputato ha riguardo soltanto a quelli che hanno un’oggettiva natura favorevole e non anche a quelli che possano apparire favorevoli in forza di argomentazioni o ricostruzioni logiche“.
Elementi sopravvenuti favorevoli all’indagato – per i quali sussiste l’obbligo di trasmissione al Tribunale del riesame – secondo la Corte “sono, tuttavia, quelli che, entrati nella disponibilità del Pubblico Ministero in tempo utile rispetto alla data di proposizione dell’impugnazione, si presentano anche solo “astrattamente” favorevoli, essendo, invece, rimessa al Tribunale la successiva valutazione, in concreto, della qualificazione del dato e della incidenza dello stesso sul quadro valutativo“.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, “tra gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini non rientra necessariamente il verbale dell’interrogatorio di garanzia di cui all’art. 294 cod. proc. pen., che, pertanto, va trasmesso al tribunale del riesame, a norma dell’art. 309, comma 5, ultima parte, cod. proc. pen., solo se in concreto li contenga“.
L’interrogatorio di garanzia previsto dall’art. 294 cod. proc. pen. – si legge nella pronuncia – “deve, infatti, ritenersi incluso tra gli elementi favorevoli sopravvenuti, per i quali l’art. 309, comma 5, cod. proc. pen. impone l’obbligo di trasmissione da parte dell’autorità procedente al tribunale del riesame, soltanto quando abbia un contenuto oggettivamente favorevole all’indagato e non si limiti alla mera contestazione delle accuse“.
Stante la ratio di garanzia sottesa all’obbligo di cui all’art. 309, comma 5, cod. proc. pen., “la distinzione tra interrogatorio di garanzia e interrogatorio reso innanzi al pubblico ministero dopo l’esecuzione della misura cautelare, proposta dalla parte ricorrente, si rivela priva di fondamento legale. L’obbligo del pubblico ministero di trasmettere al tribunale del riesame, ai sensi dell’art. 309 comma 5, cod. proc. pen., gli atti già presentati al giudice per le indagini preliminari e quelli successivamente assunti a favore dell’indagato è posto dal legislatore al fine di consentire al tribunale del riesame il diretto apprezzamento della loro idoneità ad influire positivamente nella valutazione della posizione dell’indagato che ha impugnato la misura cautelare personale emessa nei suoi confronti“.
Ciò che rileva nel disegno sistematico del codice di rito è, dunque, “la valenza astrattamente favorevole dell’atto al fine di modificare il quadro cautelare delineato nell’ordinanza genetica e non la connotazione funzionale dell’atto nella scansione degli atti processuali delineata dal codice di rito“.
Ne consegue che “anche l’interrogatorio reso innanzi al pubblico ministero previsto dall’art. 375, comma 2, cod. proc. pen. deve ritenersi incluso tra gli elementi favorevoli sopravvenuti, per i quali l’art. 309, comma 5, cod. proc. pen. impone l’obbligo di trasmissione da parte dell’autorità procedente al tribunale del riesame, quando abbia un contenuto oggettivamente favorevole all’indagato e non si limiti alla mera contestazione delle accuse“.