Condotte riparatorie (art. 162-ter c.p.) e inapplicabilità “indiscriminata” a tutte le ipotesi di atti persecutori: il Tribunale di Lecco solleva questione di legittimità costituzionale

Tribunale di Lecco, Sez. II penale, Ordinanza, 22 dicembre 2025
Giudice dott.ssa Martina Beggio
Segnaliamo ai lettori l’ordinanza con cui il Tribunale di Lecco ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 162-ter c.p. (cd. “condotte riparatorie”) nella parte i cui non si applica al delitto di atti persecutori.
Appare assolutamente irragionevole e per tale motivo in contrasto con il principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 della Costituzione – si legge nell’ordinanza – “la scelta del Legislatore di escludere in maniera aprioristica e sulla base del solo titolo di reato per il quale si procede l’applicazione dell’istituto in esame al delitto di atti persecutori nell’ipotesi in cui lo stesso sia procedibile a querela di parte soggetta a remissione”.
Tale carattere irragionevole – prosegue il giudice a quo – lo si ricava “sia da una comparazione con altra fattispecie di reato omogenea, sia da un’analisi della struttura della fattispecie incriminatrice per come prevedente una disciplina differenziata quanto a regime di procedibilità e al correlato trattamento sanzionatorio”.
Quanto al primo aspetto, il Tribunale di Lecco ha menzionato il reato di cui all’art. 612-ter c.p. (“diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti”), che, “a parere di questo Giudice, costituisce titolo di reato omogeneo utile al fine di operare il cosiddetto giudizio di comparazione il cui esito palesa la manifesta irragionevolezza della scelta legislativa che in questa sede si censura”.
Ebbene, “non si comprende per quale ragione la persona offesa vittima di un episodio di revenge porn procedibile a querela possa trovare, pur a seguito di contraddittorio, la propria volontà contraria rispetto alla definizione del processo “superata” dal Giudice a fronte di un’adeguata condotta riparatoria posta in essere in suo favore, mentre alla persona offesa di atti persecutori procedibili a querela sia riconosciuto un “diritto di veto” sul medesimo aspetto, pur avendo quest’ultima ricevuto, similmente, un risarcimento ritenuto dal Giudice del pari congruo e satisfattivo dei pregiudizi subiti”.
Quanto al secondo aspetto, “appare in contrasto con i necessari canoni di proporzionalità e razionalità nel legiferare la scelta di escludere, a priori, l’applicazione della causa estintiva in esame a tutti i casi di stalking quando gli stessi, nella loro modulazione concreta, esprimono un disvalore differente, quale giudizio valoriale che trova preciso riscontro nella previsione tanto di un trattamento sanzionatorio, quanto di un regime di procedibilità, differenziati”.
In tal modo, infatti, “si equipara il trattamento destinato ad ipotesi fattuali che lo stesso legislatore aveva dapprima riconosciuto come disomogenee quando ha introdotto il delitto di atti persecutori nell’ordinamento, facendo così emergere non solo l’irrazionalità e contraddittorietà di tale sopravvenuta soluzione legislativa, ma soprattutto la violazione del principio di eguaglianza sancito dall’art. 3 della Carta poiché si trattano allo stesso modo condotte con gradi di afflittività differenti”.
A parere di questo Giudice – conclude l’ordinanza – “l’esclusione indiscriminata dell’applicazione della causa estintiva di cui all’art. 162 ter c.p. anche alle forme di stalking considerate dal legislatore stesso come di minore gravità (in quanto procedibili a querela di parte soggetta a remissione) comporta un’evidente sproporzione nel contemperamento tra le due posizioni soggettive ora richiamate poiché determina un ingiustificato ed irragionevole sacrificio del diritto di difesa dell’imputato, per come riconosciuto espressamente dall’art. 24 della Costituzione, il quale è titolare di una legittima aspettativa a sottoporre allo scrutinio del Giudice il proprio sforzo risarcitorio affinché quest’ultimo — secondo il proprio prudente apprezzamento espressivo della funzione giurisdizionale che gli è attribuita — possa valutarlo come congruo e proporzionato rispetto al fatto di reato che gli viene ascritto”.







