Alle Sezioni Unite una questione sull’impugnabilità della sentenza di proscioglimento, ex art. 131-bis c.p., che condanni l’imputato al risarcimento della parte civile
Cassazione Penale, Sez. V, Ordinanza, 5 febbraio 2026 (ud. 11 dicembre 2026), n. 4839
Presidente Vessicchelli, Relatore Francolini
Segnaliamo ai lettori l’ordinanza con cui è stata rimessa alle Sezioni Unite la seguente questione di diritto: «se sia appellabile dall’imputato la sentenza di proscioglimento, emessa ex art. 131-bis cod. pen. per un reato punito con pena alternativa, che condanni l’imputato al risarcimento del danno in favore della parte civile».
Ad avviso del collegio, “sussiste un contrasto – quantomeno potenziale – sulla qualificazione della pronuncia di assoluzione emessa ex art. 131-bis cod. pen. per un reato punito con pena alternativa, che condanni l’imputato al risarcimento del danno in favore della parte civile“:
– come sentenza di proscioglimento, dunque non appellabile dall’imputato nei casi previsti dall’art. 593, comma 3, cod. proc. pen.;
– ovvero, proprio in ragione delle statuizioni civili, come una sentenza di condanna passibile di appello da parte dell’imputato.
Trattasi, peraltro, ad avviso del Collegio, “di una questione di particolare rilevanza, poiché destinata ad incidere sul regime delle impugnazioni che può interporre l’imputato, come si vedrà, rispetto a quelle consentite alla parte civile (ossia al suo contraddittore rispetto all’azione civile) e, dunque, su uno dei profili centrali del nostro sistema processuale, a fortiori se si considera l’ancora recente ampliamento dei presupposti della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto ad opera del d. lgs. 30 ottobre 2022, n. 150“.








