ARTICOLIDIRITTO PROCESSUALE PENALEEstradizione

La Cassazione torna a pronunciarsi in tema di estradizione e intervento dello Stato richiedente

Cassazione Penale, Sez. VI, 10 marzo 2026 (ud. 9 febbraio 2026), n. 9195
Presidente Fidelbo, Relatore Amoroso

Segnaliamo ai lettori, in tema di estradizione, la sentenza con cui la sesta sezione penale è tornata a pronunciarsi in tema di intervento da parte dello Stato richiedente (art. 702 c.p.p.) e relative facoltà processuali (tra cui quella del rappresentante dello Stato richiedente di presentare ricorso per cassazione ex art. 706 c.p.p.).

Art. 702 c.p.p. – Intervento dello stato richiedente
A condizione di reciprocità, lo stato richiedente ha la facoltà di intervenire nel procedimento davanti alla corte di appello e alla corte di cassazione facendosi rappresentare da un avvocato abilitato al patrocinio davanti all’autorità giudiziaria italiana.

Art. 703 c.p.p. – Accertamenti del procuratore generale
[…]
4. Il procuratore generale, entro trenta giorni dalla data in cui la domanda di estradizione gli è pervenuta, presenta alla corte di appello la requisitoria.
5. La requisitoria è depositata nella cancelleria della corte di appello, unitamente agli atti e alle cose sequestrate. La cancelleria cura la notificazione dell’avviso del deposito alla persona della quale è richiesta l’estradizione, al suo difensore e all’eventuale rappresentante dello Stato richiedente, i quali, entro dieci giorni, hanno facoltà di prendere visione e di estrarre copia della requisitoria e degli atti nonché di esaminare le cose sequestrate e di presentare memorie.

Art. 704 c.p.p. – Procedimento davanti alla corte di appello
1. Scaduto il termine previsto dall’articolo 703 comma 5, il presidente della corte fissa l’udienza per la decisione, con decreto da comunicarsi al procuratore generale e da notificarsi alla persona della quale è richiesta l’estradizione, al suo difensore e all’eventuale rappresentante dello Stato richiedente, almeno dieci giorni prima, a pena di nullità. Provvede inoltre a designare un difensore di ufficio alla persona che ne sia priva e, ove necessario, nomina un interprete. Fino a cinque giorni prima dell’udienza possono essere presentate memorie in cancelleria.
2. La corte decide con sentenza in camera di consiglio, entro sei mesi dalla presentazione della requisitoria, sull’esistenza delle condizioni per l’accoglimento della domanda di estradizione, dopo aver assunto le informazioni e disposto gli accertamenti ritenuti necessari, sentiti il pubblico ministero, il difensore e, se comparsi, la persona della quale è richiesta l’estradizione e il rappresentante dello Stato richiedente.
[…]

Art. 706 c.p.p. – Ricorso per cassazione
1. Contro la sentenza della corte di appello può essere proposto ricorso per cassazione, anche per il merito, dalla persona interessata, dal suo difensore, dal procuratore generale e dal rappresentante dello stato richiedente. La corte decide entro sei mesi dal ricevimento del ricorso.
2. Nel giudizio davanti alla corte di cassazione si applicano le disposizioni dell’articolo 704.

Affinché possa ritenersi soddisfatta la condizione di reciprocità – si legge nella sentenza – “è richiesto soltanto che sia accertata la garanzia di una prestazione sostanzialmente “equivalente”: sono, quindi, sufficienti le due note con le quali l’Ambasciata cinese in Italia ha dichiarato che non sussistono restrizioni alla partecipazione dello Stato italiano alle procedure di estradizione passive che dovessero interessare cittadini italiani, appaiono idonee a dimostrare la sussistenza della condizione di reciprocità“.

Secondo la Corte, “non vi è ragione di dubitare della piena attendibilità di comunicazioni ufficiali, che, per la loro provenienza dall’organo di rappresentanza dello Stato cinese di massimo livello nell’ambito del territorio nazionale, trovano supporto e si fondano sul rispetto delle comuni regole di reciproco affidamento nei rapporti internazionali tra le competenti autorità di rappresentanza degli Stati“.

Quanto alla legittimazione del Sottobureau di Gaocheng a rappresentare lo Stato richiedente, “la conferma intervenuta da parte dell’Ambasciata della Repubblica Popolare della Cina assume carattere assorbente e non consente di mettere in discussione tale legittimazione“. In termini generali, “vale il principio che qualunque autorità dello Stato richiedente che sia investita di poteri di rappresentanza nell’ambito della procedura di estradizione secondo la normativa interna di detto Stato deve ritenersi legittimata ad assumere la veste di parte processuale nel procedimento di estradizione passiva, non potendosi sindacare tale legittimazione alla stregua della normativa nazionale dello Stato richiesto“.

Quanto alle formalità necessarie per l’intervento della rappresentanza dello Stato richiedente – prosegue la sentenza – “l’art. 702 c.p.p. richiede, quale unica formalità, la nomina di un avvocato abilitato al patrocinio davanti all’autorità giudiziaria italiana“.

Ne consegue che, “non essendo state delineate forme, termini e modalità, la relativa disciplina non può essere assimilata a quella dettata per le ipotesi di intervento facoltativo previste nel processo penale (es: costituzione di parte civile) ma deve rispondere alla necessità di garantire la massima semplificazione della relativa disciplina, per non ostacolare in alcun modo la partecipazione dello Stato estero alla procedura di estradizione passiva attraverso meccanismi processuali rigidi, soggetti a decadenze o preclusioni, come quelli previsti dalle norme processuali che regolano gli interventi delle parti private diverse dall’imputato nel processo penale, nell’ottica di garantire una piena collaborazione nei rapporti con le autorità straniere nell’amministrazione della giustizia penale, in una materia retta dalla condizione generale di reciprocità e quindi, improntata dall’interesse di ciascuno Stato a non fissare rigidi formalismi che potrebbero penalizzare le corrispondenti procedure di estradizione attiva“.

Le lacune normative di disciplina della partecipazione dello Stato richiedente “non autorizzano applicazioni analogiche o estensive delle preclusioni che discendono dalle disposizioni processuali che regolano l’intervento degli enti e altri soggetti nel processo penale (ovvero parte civile, responsabile civile, associazioni), ma devono trovare applicazione soltanto i limiti che discendono dalla espressa previsione della nomina di un avvocato quale rappresentante processuale (ex art. 702), nella misura in cui la rappresentanza dello Stato richiedente sia stata messa in condizione di partecipare all’udienza camerale davanti alla corte di appello, attraverso l’osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 703, comma 5, e 704, comma 1, cod. proc. pen. che prevedono, al contrario e diversamente dall’art. 706 cit., facoltà processuali preordinate e preliminari rispetto alla eventuale assunzione della qualità di “parte processuale”, che si estrinseca attraverso la nomina di un avvocato che svolga le funzioni di procuratore legale nella procedura di estradizione“.

In altre parole, “dalla lettura combinata della disciplina prevista dall’art. 127 cod. proc. pen. con le (poche) specifiche regole dettate agli artt. 703, comma 5, e 704, commi 1 e 2, 706 cod. proc. pen. si evince che la rappresentanza dello Stato estero deve comunicare la propria volontà di partecipare al rito camerale davanti alla corte di appello, restando libera di scegliere se farsi o meno assistere da un avvocato, dovendo in ogni caso la cancelleria dare seguito alle comunicazioni previste dagli agli artt. 703, comma 5, e 704, commi 1, cod. proc. pen., che sono da intendersi funzionali a consentire alla rappresentanza dello Stato estero di decidere se nominare o meno un avvocato per partecipare all’udienza camerale“.

Inoltre, “si deve poi distinguere il caso in cui la rappresentanza dello Stato estero partecipi all’udienza come “soggetto interessato”, quindi senza assumere la veste formale di parte processuale, limitandosi ad un intervento di mera presenza, dal caso in cui assuma la veste di “parte processuale” nominando un avvocato abilitato al patrocinio davanti all’autorità giudiziaria italiana a norma dell’art. 702 cod. proc. pen., dovendo solo in questo secondo caso ritenersi applicabile anche la disposizione del comma 1 dell’art. 706 cod. proc. pen.

In definitiva, “solo nel caso di nomina di un avvocato quale rappresentante processuale a norma dell’art. 702 cod. proc. pen., il conseguimento della veste di parte processuale attribuisce anche la legittimazione a partecipare alla discussione e a proporre autonomo ricorso per cassazione in applicazione della disposizione prevista dall’art. 706 cod. proc. pen.”.

Redazione Giurisprudenza Penale

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