ARTICOLIdelitti contro la pubblica amministrazioneDIRITTO PENALE

Alle Sezioni Unite la distinzione tra concussione e induzione indebita – Cass. Pen. 20430/2013

Cassazione Penale, Sez. VI, ordinanza 9 maggio 2013 (dep. 13 maggio 2013), n. 20430
Presidente De Roberto, Relatore Aprile

Lo scorso 9 maggio, con l’ordinanza numero 20430 del 2013, è stata rimessa alle Sezioni Unite la seguente questione di diritto:

“Quale sia, a seguito della legge 6 novembre 2012, n. 190, la linea di demarcazione tra la fattispecie di concussione (prevista dal novellato art. 317 cod. pen.) e quella di induzione indebita a dare o promettere utilità (prevista dall’art. 319 quater cod. pen. di nuova introduzione) soprattutto con riferimento al rapporto tra la condotta di costrizione e quella di induzione.”

In virtù del contrasto giurisprudenziale esistente sul punto si giustifica, ai sensi dell’art. 618 c.p.p., la rimessione alle Sezioni Unite.
E’ di tutta evidenza – osserva la Corte nell’ordinanza di rimessione –  come il privilegiare una o l’altra delle tre possibili opzioni esegetiche potrebbe influire sulla definizione della connessa questione di diritto intertemporale, se – a seguito della entrata in vigore della novella del 2012 – sia ipotizzabile, con riferimento alle norme dei due citati articoli, una qualche forma di abolitio criminis ex art. 2 c. 2 c. p. ovvero un mero fenomeno di successione di leggi penali nel tempo ex art. 2 c.4 c.p.

Questione che – fatta eccezione per alcune pronunce – al momento la giurisprudenza di legittimità tende a risolvere nel senso della esistenza di continuità normativa tra vecchia e nuova disciplina codicistica.

L’udienza è prevista per il prossimo 24 ottobre.

Redazione Giurisprudenza Penale

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