ARTICOLIDIRITTO PROCESSUALE PENALEImpugnazioni

La declaratoria di incostituzionalità travolge il giudicato – Cass. pen. 21982/2013

Cass. Pen., Sez. VI, n. 21982, 22 maggio 2013 (ud. 16 maggio 2013)
Presidente Di Virginio, Relatore Paoloni

E’ stata depositata lo scorso 22 maggio la sentenza n. 21982 con la quale la Suprema Corte ha affermato che, nel giudizio di cassazione, è rilevabile d’ufficio la nullità sopravvenuta della sentenza impugnata conseguente alla dichiarazione di illegittimità costituzionale di norma relativa al trattamento sanzionatorio.

Nella fattispecie il giudice di merito aveva negato la prevalenza dell’attenuante prevista dall’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 sulla recidiva reiterata, in applicazione dell’art. 69, quarto comma, cod. pen. nella parte poi dichiarata costituzionalmente illegittima da Corte cost. sent. n. 251 del 2012.

Ad avviso dei giudici di legittimità, il principio generale per cui la declaratoria di incostituzionalità, incidente fin dalla sua originaria vigenza sulla norma penale eliminata dall’ordinamento rendendola inapplicabile ai rapporti giuridici in corso con effetti invalidanti assimilabili all’annullamento (Corte Cost. sentenza n. 127/1996), rinviene una eccezione in materia penale sino a travolgere lo stesso giudicato (art. 30, comma 4, legge 11 marzo 1953 n. 87: “quando in applicazione della norma dichiara incostituzionale è stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna ne cessano la esecuzione e tutti gli effetti penali”)”.

Per altro e connesso verso – continua la Corte – se il ridetto principio è pacificamente applicabile alle sole disposizioni penali sostanziali, deve convenirsi che nella nozione di norma penale sostanziale, può sussumersi ogni ipotesi o situazione in cui “sia stabilita la sanzione penale per un aspetto dell’agire umano, essendo indifferente – da questo punto di vista che la norma disciplini un autonomo titolo di reato o una circostanza del reato (Cassazione n. 26899/2012)

Con questa motivazione la Cassazione ha annullato, con rinvio, limitatamente al processo di determinazione della pena, la condanna ad un uomo per reati legati agli stupefacenti  “affinché in un nuovo giudizio sul punto siano adeguatamente vagliati gli effetti derivanti dalla dichiarata illegittimità costituzionale parziale del divieto previsto dall’art. 69 co. 4 c.p. (Coste. Cost. sentenza n. 251/2012) in correlazione con la attenuante del fatto di lieve entità ex art. 73 co. 5 LS. già riconosciuta al ricorrente imputato.

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Redazione Giurisprudenza Penale

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