ARTICOLIDalle Sezioni Unitedelitti contro la pubblica amministrazioneDIRITTO PENALEIN PRIMO PIANOParte speciale

Le Sezioni Unite sullo spacchettamento della concussione: le differenze tra costrizione e induzione indebita

CassazioneEra prevista il 24 ottobre 2013, una delle pronunce senza dubbio più attese dagli operatori del diritto penale: ci riferiamo al pronunciamento delle Sezioni Unite sull’individuazione della precisa linea di demarcazione tra la fattispecie di concussione (prevista dal novellato art. 317 cod. pen.) e quella di induzione indebita a dare o promettere utilità (prevista dall’art. 319 quater cod. pen. di nuova introduzione).

Come è noto, infatti, la riforma dei reati contro la pubblica amministrazione ha causato quello che è ormai conosciuto come il cd. “spacchettamento” della concussione, ossia l’aver suddiviso le originarie condotte di “costrizione” e “induzione” in due autonome fattispecie criminose. La legge di riforma ha, cioè, eliminato dall’art. 317 c.p. la condotta di “induzione”, lasciando come unica condotta incriminatrice la “costrizione” e creando una nuova fattispecie per la condotta di induzione.

Lo scorso 9 maggio, con l’ordinanza numero 20430 del 2013, era stata rimessa alle Sezioni Unite la seguente questione di diritto:

“Quale sia, a seguito della legge 6 novembre 2012, n. 190, la linea di demarcazione tra la fattispecie di concussione (prevista dal novellato art. 317 cod. pen.) e quella di induzione indebita a dare o promettere utilità (prevista dall’art. 319 quater cod. pen. di nuova introduzione) soprattutto con riferimento al rapporto tra la condotta di costrizione e quella di induzione.”

E’ di tutta evidenza – precisava la Corte nell’ordinanza di rimessione –  come il privilegiare una o l’altra delle tre possibili opzioni esegetiche potrebbe influire sulla definizione della connessa questione di diritto intertemporale, se – a seguito della entrata in vigore della novella del 2012 – sia ipotizzabile, con riferimento alle norme dei due citati articoli, una qualche forma di abolitio criminis ex art. 2 c. 2 c. p. ovvero un mero fenomeno di successione di leggi penali nel tempo ex art. 2 c.4 c.p.

Ieri pomeriggio, nell’attesa di conoscere il verdetto delle Sezioni Unite, intanto, dai principali siti di informazione filtravano passaggi della requisitoria del Procuratore Generale Vito D’Ambrosio: “La Legge Severino – ha affermato il Procuratore – ha posto più problemi di quelli che voleva risolvere, perché nelle norme c’è mancanza di indicazioni nitide“.

Non è possibile comprendere la ragione profonda del perché si è giunti a sdoppiare l’articolo del codice penale sulla concussione per combattere la corruzione, ed è fasulla l’interpretazione di chi dice che le leggi internazionali e l’Europa ci chiedevano di eliminare la concussione”; proseguiva D’Ambrosio osservando come ora “sarà difficilissimo avere la collaborazione, nelle indagini, dei soggetti passivi del reato che adesso vengono incriminati”.

In serata, dopo circa sette ore di camera di consiglio, è stato reso noto il dispositivo delle Sezioni Unite.

Secondo i giudici, la linea di discrimine tra le due fattispecie ruota intorno al fatto che, nell’induzione indebita prevista dall’articolo 319 quater del Codice Penale, si assiste ad una condotta di pressione non irresistibile da parte del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio che lascia al destinatario della stessa un margine significativo di autodeterminazione e si coniuga con il perseguimento di un suo indebito vantaggio.

Al contrario, nel reato, più grave, della concussione per costrizione si sarebbe in presenza di una condotta del pubblico ufficiale che limita radicalmente la liberta’ di autodeterminazione del destinatario.

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N.B.
Aggiornamento del 14 marzo 2014: sono state depositate le motivazioni delle Sezioni Unite.

Redazione Giurisprudenza Penale

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