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Guida sotto l’influenza di alcool ed accertamento dello stato di ebbrezza: entro quale termine può essere efficacemente eccepito l’omesso avvertimento delle facoltà difensive

Cassazione Penale, Sezioni Unite, 5 febbraio 2015 (ud. 29 gennaio 2015), n. 5396
Presidente Santacroce, Relatore Conti, P.G. Ciani

Massima

Le Sezioni Unite, risolvendo un contrasto tra le Sezioni semplici, hanno stabilito che la nullità a regime intermedio, derivante dalla violazione dell’art. 114 disp. att. c.p.p. per il mancato avvertimento al conducente di un veicolo da sottoporre ad esame alcoolimetrico della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, può essere tempestivamente dedotta fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado, ai sensi degli artt. 180 e 182, comma 2, c.p.p. In secondo luogo, è stato precisato che per “parte” sulla quale grava l’onere di eccepire la nullità di un atto nel caso in cui vi assista non può intendersi mai l’indagato o l’imputato, ma solo il difensore (o il pubblico ministero).

Il commento

Come è noto, l’alcooltest costituisce la prova “regina” a fondamento della responsabilità del conducente di veicoli che presenti un livello alcolico superiore alle soglie considerate dal comma secondo dell’art. 186 C.d.S. Analogamente, è ormai pacificamente acquisito nella giurisprudenza, anche di legittimità, il fatto che l’esame alcoolimetrico deve essere ritenuto un atto indifferibile ed urgente, divenendo perciò necessario – pena la nullità dell’accertamento – il previo avviso di cui all’art. 114 disp. att. c.p.p. Ma qual è esattamente il limite temporale entro il quale, a pena di decadenza, deve essere eccepita la nullità per l’omesso avviso all’interessato delle facoltà difensive?

Con la sentenza in commento, le Sezioni Unite hanno risposto al quesito sollevato dalla Quarta Sezione con ordinanza del 26.09.2014 del seguente tenore: “Se, in tema di accertamento della contravvenzione di guida sotto l’influenza di alcool (art. 186 C.d.S.), nel caso di mancato avvertimento alla persona da sottoporre al controllo alcolimetrico della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia in violazione dell’art. 114 disp. att. c.p.p., tale nullità – da ritenere a regime intermedio – possa ritenersi sanata se non eccepita dall’interessato prima del compimento dell’atto ovvero immediatamente dopo ai sensi dell’art. 182 comma secondo c.p.p.; nel caso in cui si ritenga verificata la decadenza entro quale termine e con quali mezzi la nullità possa essere eccepita”.

Presupposto della questione rimessa alle Sezioni Unite è che il rilievo del tasso alcoolemico mediante il c.d. alcooltest è sussumibile nella previsione dell’art. 354 c.p.p., concernente gli accertamenti urgenti e la conservazione delle tracce del reato, sicché, nel procedere al compimento di tale atto, la polizia giudiziaria ha l’obbligo di avvisare la persona sottoposta ad indagini della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia (ex art. 114 disp. att. c.p.p.), trattandosi di un atto c.d. garantito dalla presenza del difensore, pur senza diritto di quest’ultimo ad essere preavvisato (art. 356 c.p.p.).

Ciò posto, se è vero che secondo l’orientamento giurisprudenziale consolidato il mancato avvertimento di cui all’art. 114 disp. att. c.p.p. dà luogo ad una nullità a regime intermedio da eccepirsi dalla parte, a pena di decadenza, ai sensi dell’art. 182 comma secondo c.p.p., non possono essere sottaciuti i contrastanti orientamenti, dei quali dà conto la Sezione rimettente, in merito all’esatta individuazione del limite temporale entro il quale è utilmente proponibile l’eccezione de qua.

Ed invero, secondo una prima linea interpretativa, posto che l’eccezione deve essere sollevata, a pena di decadenza, prima del compimento dell’atto ovvero immediatamente dopo, essa può e deve essere formalizzata dallo stesso interessato (sottoposto ad alcooltest), non presupponendo essa particolari cognizioni di ordine tecnico proprie del difensore.

Diversamente, secondo un altro orientamento, l’eccezione di nullità non può che essere affidata esclusivamente alle competenze professionali del difensore, atteso che l’interessato – che non è a conoscenza, giusto il mancato previo avvertimento, di tale garanzia di assistenza – non potrebbe sollevarla né prima né immediatamente dopo il compimento dell’atto. In quest’ottica, il difensore ha tuttavia l’onere di eccepire la nullità subito dopo la sua nomina ovvero entro il termine di cinque giorni ex art. 366 c.p.p.; piuttosto, in base ad altra esegesi – che pure condivide l’inesigibilità dell’eccezione da parte del diretto interessato – deve comunque considerarsi tempestiva la questione sollevata con il primo atto successivo del procedimento, come ad esempio, con l’atto di opposizione al decreto penale di condanna.

Visto il contrasto giurisprudenziale in punto di deducibilità della nullità, la Quarta Sezione ha ritenuto necessario, dunque, l’intervento delle Sezioni Unite, anche alla luce del fatto che “il richiamato orientamento che accredita la capacità diretta dell’interessato presenta profili di dubbia corrispondenza con i principi del diritto di difesa, trascurando di considerare, a tacer d’altro, proprio le condizioni pregiudicate in cui si trova, nel contesto dell’accertamento, il trasgressore e, in ogni caso, trascura di considerare il ruolo della difesa tecnica di cui svaluta la portata ed il significato”.

In risposta al quesito, il Supremo Consesso ha in primis ritenuto che trattandosi di nullità di ordine generale a regime intermedio – in base alla previsione dell’art. 178 comma primo lett. c) c.p.p., nella parte relativa all’inosservanza delle disposizioni concernenti l’assistenza dell’imputato – essa, verificatasi prima del giudizio, non può essere più dedotta “dopo la deliberazione della sentenza di primo grado”, alla stregua di quanto previsto dall’art. 180 c.p.p., richiamato dall’art. 182 comma secondo, secondo periodo, c.p.p. Diversamente, non può essere evocato nella fattispecie in esame il limite di deducibilità di cui al primo periodo della disposizione da ultimo citata, che impone, invece, alla parte che assista al compimento dell’atto di eccepirne la nullità prima ovvero, se ciò non sia possibile, immediatamente dopo il compimento medesimo. Infatti, argomentando da un lato che per poter eccepire una nullità occorre evidentemente avere contezza del vizio e che, dall’altro, quando la legge prescrive che si dia avviso di una qualche facoltà prevede ciò proprio perché si presume che il soggetto destinatario di esso possa ignorarla, le Sezioni Unite hanno affermato sul punto che “nella fattispecie qui considerata, l’indagato non “assisteva” all’atto nullo.

Non vi assisteva perché, secondo una valutazione legale, non era a conoscenza della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia, essendo irrilevanti conoscenze accidentali di ciò che la legge consentiva. Egli non poteva dunque eccepire la nullità ex art. 114 disp. att. c.p.p. né prima del compimento delle operazioni di alcooltest né, per le stesse ragioni, immediatamente dopo”. In altri termini, dunque, la previsione dell’art. 182 comma secondo, primo periodo, c.p.p. non può, in alcuna ipotesi, essere riferita all’indagato o imputato il quale, per postulato legale, non è a conoscenza delle regole tecniche indispensabili per apprezzare che l’atto o il mancato atto non sia rispettoso delle regole processuali. E ciò poiché il nostro ordinamento processuale si fonda sulla necessaria assistenza tecnica di un difensore nel corso del procedimento, così privilegiando la difesa tecnica rispetto all’autodifesa, non consentita mai in via esclusiva ma solo in forme che si affiancano ad un imprescindibile apporto tecnico.

Per queste ragioni, ritenendo che l’eccezione di nullità possa essere tempestivamente proposta entro il limite temporale della deliberazione della sentenza di primo grado, la Suprema Corte ha affermato il seguente principio di diritto: “La nullità conseguente al mancato avvertimento al conducente di un veicolo, da sottoporre all’esame alcoolimetrico, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, in violazione dell’art. 114 disp. att. c.p.p., può essere tempestivamente dedotta, a norma del combinato disposto degli artt. 180 e 182 comma secondo, secondo periodo, c.p.p., fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado”.

Nel caso di specie, il difensore dell’imputato aveva eccepito la nullità, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 178 comma primo lett. c) c.p.p., con memoria depositata al Pubblico Ministero poco dopo l’intervenuta nomina difensiva, reiterandola nell’atto di opposizione al decreto penale di condanna, “atto quest’ultimo che equivale alla sentenza di primo grado di cui all’art. 180 c.p.p. richiamato, dall’art. 182 comma secondo, secondo periodo, c.p.p.”, con la conseguente tempestività dell’eccezione formulata dalla difesa e, dunque, l’inevitabile esito assolutorio della vicenda per l’insussistenza del fatto.