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Guida in stato di ebbrezza e veicolo fermo: legittimo l’alcoltest – Cass. Pen. 45514/2013

Cassazione Penale, Sez. IV, 12 novembre 2013 (ud. 7 marzo 2013), n. 45514
Presidente Sirena, Relatore Savino

Depositata il 13 novembre scorso la pronuncia numero 45514 della quarta sezione penale in tema di guida in stato di ebbrezza.

Con la pronuncia che si segnala la Cassazione torna a pronunciarsi sulla questione – ormai da tempo affrontata dalla giurisprudenza – relativa alla configurabilità del reato di guida in stato di ebbrezza nel caso di veicolo che, al momento del controllo, si trovava fermo. Come è noto, tale questione è ormai da qualche anno risolta facendo ricorso ad una interpretazione estensiva della nozione di “fermata“: questa – in quanto fase della circolazionenon impedirebbe la configurabilità del reato di guida in stato di ebbrezza.

Conformandosi a questo orientamento, la Corte ha osservato  come la circostanza che il conducente sia fermo od in movimento non rileva: la giurisprudenza ha ormai più volte affermato che in materia di circolazione stradale deve ritenersi che la “fermata” costituisca una fase della circolazione. Pertanto, è del tutto irrilevante, ai fini della contestazione del reato di guida in stato di ebbrezza, che il veicolo condotto dall’imputato risultato positivo all’alcoltest fosse, al momento dell’effettuazione del controllo, fermo ovvero in movimento.

Sul punto la giurisprudenza è ormai copiosa: si veda, tra le altre, anche Cass. Sez. VII, 20 gennaio 2010, n.10476 secondo cui, ai fini di reato di guida in stato di ebbrezza, rientra nella nozione di guida la condotta di chi si trovi all’interno del veicolo (nella specie, in stato di alterazione, nell’atto di dormire con le mani e la testa poste sul volante) quando sia accertato che egli abbia, in precedenza, deliberatamente movimentato il mezzo in area pubblica o quantomeno destinata al pubblico (nella specie la movimentazione è stata desunta dalla posizione dell’autovettura, rinvenuta con motore e luci accesi, in zona della città diversa da quella di residenza del conducente); o anche Cass. Sez. IV, 25 settembre 2007, n. 37631 secondo cui, in materia di circolazione stradale, deve ritenersi che la “fermata” costituisca una fase della circolazione, talché è del tutto irrilevante, ai fini della contestazione del reato di guida in stato di ebbrezza, se il veicolo condotto dall’imputato risultato positivo all’alcoltest fosse, al momento dell’effettuazione del controllo, fermo ovvero in moto.

Si aggiunga inoltre – conclude la Corte – che in tema di guida in stato di ebbrezza, allorquando l’alcoltest risulti positivo, costituisce onere della difesa fornire una prova contraria a detto accertamento quale, ad esempio, la sussistenza di vizi dello strumento utilizzato, oppure l’utilizzo di una errata metodologia nell’esecuzione dell’aspirazione, non limitandosi a richiedere il deposito della documentazione attestante la regolarità dell’etilometro.

In conclusione, il controllo tramite l’alcoltest può essere legittimamente effettuato anche nel caso in cui il conducente si trovi a bordo di un veicolo fermo e non circolante.

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Redazione Giurisprudenza Penale

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