ARTICOLIDalle Sezioni UniteDelitti contro la famigliaDIRITTO PENALEParte speciale

Le Sezioni Unite sulla mancata corresponsione dell’ assegno divorzile: il richiamo all’art. 570 c.p. vale solo per le pene di cui al comma 1

Cassazione Penale, Sez. Un., n. 23866, 31 maggio 2013 (ud. 31 gennaio 2013)
Presidente E. Lupo, Relatore F.Ippolito

La questione rimessa alle Sezioni Unite era la seguente: “se il generico rinvio, “quoad poenam”, all’art. 570 cod. pen. effettuato dall’art. 12 sexies legge 1° dicembre 1970 n. 898, come modificato dall’art. 21 legge 6 marzo 1987, n. 74, debba intendersi riferito alle pene previste dal comma primo oppure a quelle indicate nel comma secondo della disposizione codicistica“.

Secondo l’informazione provvisoria pubblicata sul servizio novità della Corte di Cassazione si era già venuti a conoscenza che la Suprema Corte si era pronunciata a favore della “prima alternativa”; oggi si conoscono anche le motivazioni.

Le Sezioni unite, risolvendo un potenziale contrasto interpretativo in merito alla questione dell’applicabilità quoad poenam del comma primo ovvero del comma secondo dell’art. 570 cod. pen. all’ipotesi di violazione dell’obbligo di corresponsione dell’ assegno divorzile di cui all’art. 12-sexies legge n. 898 del 1970, hanno stabilito che il rinvio all’art. 570 cod. pen. effettuato dall’art. 12-sexies cit. deve intendersi riferito alle pene alternativamente previste dal comma primo della disposizione codicistica.

Nella stessa sentenza le Sezioni unite hanno anche precisato che il delitto previsto dall’art. 12-sexies legge 1° dicembre 1970 n. 898 è procedibile d’ufficio.

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Redazione Giurisprudenza Penale

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