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Il Consiglio d’Europa sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale nella lotta al c.d. grooming online.

Il Consiglio d’Europa, con parere del 17 giugno 2015, si è espresso in merito alla protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale nella lotta al c.d. grooming online, ossia quel fenomeno di adescamento dei minori a scopo sessuale tramite il solo utilizzo del web.

Il Comitato delle Parti, organo di controllo e di monitoraggio istituito in seno al Consiglio d’Europa dalla Convenzione di Lanzarote del 25 ottobre 20005, ratificata dall’Italia con legge n. 172 del 1° ottobre 2012, interviene al fine di chiarire se il fenomeno del c.d. grooming online possa essere ricompreso nelle ipotesi di adescamento di minori a sfondo sessuale ex art. 23 della Convenzione medesima (pp. 2-4).

L’art. 23 della Convenzione di Lanzarote invita, infatti, gli Stati ad adottare le misure necessarie “al fine di considerare reato il fatto che un adulto proponga intenzionalmente, per mezzo delle tecnologie di comunicazione e di informazione, un incontro ad un bambino che non abbia raggiunto l’età del fissata in applicazione dell’articolo 18,paragrafo 2, allo scopo di commettere, in tale incontro, un reato stabilito in conformità agli articoli 18, paragrafo 1.a, o 20,paragrafo 1.a, qualora tale proposta sia seguita da atti materiali riconducibili a detto incontro”.

Secondo la Convenzione, quindi, assume rilevanza penale esclusivamente la condotta di adescamento del minore che si concretizzi in atti fisici e materiali, condizione che, di per sé, esclude la rilevanza di quei comportamenti di adescamento e di abuso del minore, che, realizzandosi esclusivamente online, difettano dell’incontro fisico, ma le cui ricadute sul minore si rivelano altrettanto negative e destabilizzanti (pp. 5-7).

Perciò, nonostante la mancata previsione del fenomeno del c.d. grooming online nel testo dell’art. 23 della Convenzione di Lanzarote, il Comitato di Lanzarote fornisce agli Stati delle importanti indicazioni per estendere e rafforzare gli interventi punitivi in materia di protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, anche in assenza di contatti fisici (pp. 8-9).