ARTICOLICONTRIBUTIDelitti contro la personaDIRITTO PENALEParte specialeTesi di laurea

I reati sessuali nell’ordinamento giuridico italiano e francese (Tesi di laurea)

Prof. Relatore: Marco Gambardella

Prof. Correlatore: Enzo Cannizzaro

Ateneo: Università degli Studi di Roma La Sapienza

Anno accademico: 2011/2012 

Il diritto penale sessuale ha origini molto antiche: la dottrina storico-giuridica più autorevole ritiene che le prime disposizioni normative in materia di reati sessuali risalgano alla lex iulia de adulteriis et de stupro. In origine, il diritto penale sessuale veniva caratterizzato da una sostanziale tendenza a confondere esigenze di carattere pubblico o morale e reali necessità di tutela della persona umana, vittima di abusi e di violenze sessuali.

Questa tesi – conducendo uno studio che mette a confronto il diritto penale sessuale vigente nell’ordinamento giuridico italiano e quello vigente nell’ordinamento giuridico francese – ricostruisce l’evoluzione che ha riguardato la normativa applicabile ai reati sessuali e di sfruttamento della prostituzione e della pornografia minorile.

Il metodo utilizzato prevede un’indagine comparativa di carattere legislativo, dottrinale e giurisprudenziale.  In tema di reati a sfondo sessuale, il processo di identificazione del bene giuridico di categoria assume un ruolo decisivo: le fattispecie incriminatrici, previste e disciplinate dal codice penale, italiano e francese, intendono tutelare il fondamentale diritto dell’uomo ad essere libero da ingerenze altrui nella propria sfera sessuale. La nuova codificazione francese del 1994 e la legge italiana del 1996, contenente le nuove norme contro la violenza sessuale, hanno definitivamente consacrato il passaggio dalla dimensione pubblicistica (buon costume e moralità pubblica) a quella individualistica (libertà sessuale e di autodeterminazione in campo sessuale).

Il diritto penale italiano individua nella libertà personale un bene giuridico di categoria comprensivo della libertà sessuale. Il diritto penale francese riconosce nell’integrità psico-fisica della persona umana un diritto fondamentale e, dunque, un bene giuridico di categoria comprensivo della libertà personale e sessuale, quindi della libertà di autodeterminazione in campo sessuale e dell’intangibilità sessuale dei minori. Dal confronto appare evidente come la legislazione penale francese abbia preferito adottare una concezione più ampia a proposito del bene giuridico da tutelare e proteggere: conformemente alla posizione assunta dalla dottrina francese, l’integrità psico-fisica della persona umana, a differenza della libertà personale e sessuale, ci permette di ricordare come le violenze sessuali siano in grado di causare delle conseguenze, a breve e lungo termine, particolarmente gravi non solo dal punto di vista fisico, ma anche e soprattutto dal punto di vista psicologico e comportamentale.

Per quanto attiene alle disposizioni normative, le diverse figure di reato, previste e disciplinate dal codice penale francese, si distinguono per la determinatezza e la completezza con cui vengono formulate le rispettive fattispecie delittuose. In tema di violenza sessuale, la normativa francese prevede una duplice incriminazione: le aggressioni sessuali, alle quali possiamo ricondurre il nostro delitto di violenza sessuale, comprendono lo stupro e le altre aggressioni sessuali. Il diritto penale sessuale francese mantiene la distinzione, un tempo appartenente anche al nostro diritto penale sessuale, tra congiunzione carnale o penetrazione sessuale ed atti di libidine violenti o abusi sessuali commessi con violenza, costrizione, minaccia o sorpresa. A proposito del delitto di atti sessuali con minorenne, il diritto penale francese condanna gli abusi sessuali consensuali con minorenne, purché consumati senza ricorrere alle modalità costrittive previste per le aggressioni sessuali; di conseguenza, viene incriminato qualsiasi atto sessuale che sia un atto di penetrazione sessuale oppure un semplice abuso sessuale, privo di una condotta penetrativa. Per quanto attiene alla violenza sessuale di gruppo, il diritto penale francese considera la partecipazione di più persone riunite come circostanza aggravante del delitto di stupro e di altre aggressioni sessuali; infine, la condotta materiale, tipica del delitto di corruzione di minorenne, viene sanzionata mediante una duplice incriminazione: la normativa francese codifica, separatamente, il reato di esibizione sessuale e, dunque, il reato di incitamento dei minori alla corruzione. Nell’ordinamento giuridico francese, la prostituzione viene considerata come fatto illecito indipendentemente dall’età della persona costretta a prostituirsi. Per questa ragione, il delitto di sfruttamento della prostituzione diviene oggetto di numerose fattispecie incriminatrici quali il delitto di prossenetismo, i reati che ne derivano e il delitto di reclutamento pubblico. In conclusione, si rende necessaria una precisazione in merito al delitto di pornografia minorile: attualmente, l’attenzione si concentra soprattutto sulla repressione di quelle condotte illecite realizzate attraverso il sistema informatico, espressione con la quale si intende «qualsiasi dispositivo o sistema di dispositivi interconnessi o collegati, dei quali uno o più di uno opera il trattamento automatico dei dati secondo un programma».

L’argomento trattato in questa tesi si arricchisce per mezzo della Legge n. 172 del 1° ottobre 2012, intitolata: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno». Questo provvedimento legislativo modifica le disposizioni presenti nel codice penale e di procedura penale. In particolare, introduce nel codice penale l’articolo 414bis, dedicato al delitto di «istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia» e l’articolo 609undecies, dedicato al delitto di «adescamento di minorenni». Tra le novità più significative della riforma si colloca la definizione del concetto di pornografia minorile. Le nuove ed autonome figure di reato introdotte dalla Legge n. 172 del 1° ottobre 2012 e le modifiche apportate alle disposizioni in materia di reati sessuali e di sfruttamento della prostituzione e della pornografia minorile, attribuiscono al diritto penale italiano maggiore determinatezza e completezza avvicinandolo, in questo modo, al diritto penale francese.