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Non integra il delitto di stalking la minaccia che, seppur reiterata, non abbia carattere persecutorio (Corte App. Salerno, 27/11/2015)

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Corte di Appello di Salerno, 27 novembre 2015 (ud. 15 settembre 2015), n. 1563
Giudici Russo (Presidente), Ferrara (Estensore), Verdoliva 

La decisione in commento affronta un tema tanto rilevante quanto particolarmente complesso nella prassi applicativa relativo alla individuazione, nell’ambito della fattispecie complessa di cui all’art. 612-bis c.p. , del cattere “persecutorio” delle singole condotte che, se  reiterate, danno vita all’autonoma e più grave fattispecie criminosa del delitto di “stalking”.

Il caso sottoposto all’attenzione della Corte di Appello di Salerno attiene alla contestazione di condotte commesse dall’imputato ai danni della sua ex moglie, dalla quale si era separato nel 2007. In primo grado il Tribunale condanava l’imputato a mesi 4 di reclusione ritenendo le condotte integranti il delitto di atti persecutori.

Preliminarmente, occorre analizzare alcuni punti critici e/o problematiche sottese alla fattispecie in esame. Com’è noto la norma, ai fini della sussistenza stessa del delitto , richiede una reiterazione delle condotte riconducibile alla tipologia del reato abituale c.d. “proprio”. Quest’ultimo implica, per la sua configurazione, la ripetizione di condotte, le quali, qualora poste in essere singolarmente, realizzerebbero un reato diverso (minaccia o molestia, solitamente) o – come anche si è sostenuto da parte di alcuni – condotte penalmente irrilevanti. Interessante poi è la circostanza aggravante di cui al secondo comma introdotta dal Legislatore nel 2013, secondo il quale “la pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa…”.

Tuttavia, non mancano punti oscuri. La norma in commento infatti, cosi come formulata,  non aiuta ceramente l’interprete a comprendere quando effettivamente le minacce o le molestie siano tali da trasformare un semplice concorso formale ex art 81 c.p. nella fattispecie complessa ex art 612-bis, non essendo revocabile in dubbio che lo “stato d’ansia e di paura” richiesto dalla norma attiene all’evento e non certamente alla condotta. L’infelice formulazione della norma porta, come inevitabile conseguenza, ad una sua applicazione distorta laddove anche due sole minacce rivolte all’ex coniuge appaiono perfettamente riconducibili al fatto tipico cosi come descritto dalla norma incriminatrice.

Quest’ultima, infatti, non richiede espressamente che la condotta dell’agente sia accompagnata da un “intento persecutorio”, soffermandosi solo sugli “effetti” che questa è in grado di generare nella vittima,  creando una sorta di “presunzione” del seguente tenore : se la minaccia o la molestia siano tali da procurare un “perdurante e grave stato d’ansia o di paura”, l’atto posto in essere è di tipo persecutorio (a prescindere quindi dalla volontà dell’agente).  Si comprende come il sillogismo – velatamente utilizzato da una parte della giurisprudenza – diventa ancora più pericoloso proprio nell’ambito dei rapporti tra persone precedentemente legate da una relazione affettiva.  Ebbene, vista sotto questa nuova ottica, si comprende come l’eventuale minaccia rivolta all’ex, seppur reiterata, difetta di quell’“intento persecutorio” che dovrebbe caratterizzare, a parere chi scrive,  la condotta dell’agente, la quale sarebbe tuttalpiù suscettibile di integrare una minaccia semplice.

La Corte di Appello di Salerno, nella sentenza in commento, pare proprio aver recepito il concetto di “intento persecutorio” nei termini testé detti: chiamata a pronunciarsi sulla condotta posta in essere dall’imputato per tre episodi di minaccia e ingiuria commessi in danno alla vittima, sua ex moglie, la Corte osserva come, affinché si realizzi il delitto ex art. 612-bis c.p., sia indispensabile  “un quid pluris, costituito proprio dal carattere persecutorio degli atti, che unifichi le singole condotte dando vita all’autonoma e più grave figura criminosa”.

La sentenza in commento appare di interesse in quanto introduce un elemento ulteriore che deve caratterizzare la condotta, spesso sottovalutato, e indispensabile ai fini dell’integrazione del reato de quo. Il “carattere persecutorio” ( definito dalla Corte Salernitana anche “connotazione persecutoria degli atti” ) vuole in qualche modo risolvere il vuoto normativo di cui si è detto e per il quale la giurisprudenza degli ultimi anni ha utilizzato, forse troppo spesso, maglie troppo strette.