ARTICOLICONTRIBUTIDiritto Penitenziario

Sul riesame della pericolosità sociale nel caso di misura di sicurezza disposta durante l’espiazione di pena detentiva

Tribunale di Sorveglianza di Torino, ordinanza 22 novembre 2017
Presidente Estensore Vignera

Segnaliamo il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Torino con cui  sono stati affermati i seguenti principi di diritto:

– la misura di sicurezza personale aggiunta a pena detentiva deve essere eseguita dopo che la pena è stata scontata o altrimenti estinta (art. 211, comma 1, c.p.), ma il riesame della pericolosità sociale dell’interessato può essere effettuato dal magistrato di sorveglianza ai sensi dell’art. 679, comma 1, c.p.p. anche in epoca immediatamente precedente il momento estintivo della pena (Cod. pen., art. 211; cod. proc. pen., art. 679; l. 26 luglio 1975, n. 354, norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà personale, art. 69).

– in presenza di una causa ostativa all’esecuzione della misura di sicurezza dell’espulsione dello straniero dal territorio dello Stato [nella fattispecie in quanto  convivente con parenti entro il secondo grado di nazionalità italiana: art. 19, comma 2, lettera c), d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286] e nell’attualità della sua pericolosità sociale, può procedersi alla sostituzione di quella misura di sicurezza con altra adeguata alla particolare situazione del condannato (nella fattispecie con l’assegnazione ad una colonia agricola) (Cod. pen., artt. 215, 216; cod. proc. pen., art. 679;  l. 26 luglio 1975, n. 354, norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà personale, art. 69;  d.p.r. 9 settembre 1990, n. 309, testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, art. 86; d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, art. 19).

Redazione Giurisprudenza Penale

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