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La decisione della Corte Costituzionale: inapplicabile la “regola Taricco” sulla prescrizione

Come avevamo anticipato, era prevista per il 10 aprile l’udienza davanti alla Corte Costituzionale nella vicenda Taricco relativa, come è noto, all’obbligo per il giudice, in applicazione dell’articolo 325 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea (TFUE) – come interpretato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nella sentenza 8 settembre 2015, causa C-105/14, Taricco – di disapplicare gli articoli 160, terzo comma, e 161, secondo comma, del codice penale, «allorquando ne derivi la sistematica impunità delle gravi frodi in materia di IVA».

La Corte di Appello di Milano e la Corte di Cassazione avevano, infatti, sollevato, con riferimento agli articoli 3, 11, 24, 25, comma secondo, 27, comma terzo, e 101, comma secondo, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 2 della legge 2 agosto 2008, n. 130, la quale ordina l’esecuzione nell’ordinamento italiano del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea (TFUE) nella parte in cui impone di applicare la disposizione di cui all’art. 325 §§ 1 e 2 TFUE da cui – nell’interpretazione fornitane dalla Corte di Giustizia nella (prima) sentenza Taricco – discende l’obbligo per il giudice nazionale di disapplicare gli artt. 160 ultimo comma e 161 secondo comma c.p., relativi agli effetti dell’interruzione della prescrizione.

La decisione della Consulta tiene conto, ovviamente, della sentenza della Grande Sezione della CGUE del 5 dicembre 2017 (c.d. Taricco-bis) pronunciata a seguito del rinvio pregiudiziale, disposto con ordinanza n. 24 del 2017, per l’interpretazione dell’articolo 325, paragrafi 1 e 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Riportiamo di seguito il testo del comunicato reso noto dalla Corte Costituzionale:

«I giudici non sono tenuti ad applicare la “regola Taricco” sul calcolo della prescrizione, stabilita dalla Corte di Giustizia Ue con la sentenza dell’8 settembre 2015 per i reati in materia di Iva. Pertanto, anche per questi reati, rimangono applicabili gli articoli 160, ultimo comma, e 161 del Codice penale.

La Corte costituzionale, riunita oggi in camera di consiglio, ha infatti dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 2 della legge di autorizzazione alla ratifica del Trattato di Lisbona (n. 130/2008), là dove dà esecuzione all’articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell’Ue (TFUE) come interpretato dalla Corte di Giustizia con la “sentenza Taricco”.

Le questioni erano state sollevate dalla Cassazione e dalla Corte d’appello di Milano sul presupposto che la “regola Taricco” fosse senz’altro applicabile nei giudizi in corso, in contrasto con i principi supremi dell’ordinamento costituzionale, in particolare con il principio di legalità in materia penale (articolo 25 della Costituzione).

Secondo i giudici costituzionali, però, questo presupposto è caduto con la sentenza “Taricco bis” del 5 dicembre 2017, in base alla quale l’articolo 325 TFUE (come interpretato dalla Corte di Giustizia nel 2015) non è applicabile né ai fatti anteriori all’8 settembre 2015 (e dunque nei giudizi a quibus) né quando il giudice nazionale ravvisi un contrasto con il principio di legalità in materia penale».

Redazione Giurisprudenza Penale

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