Le Sezioni Unite sull’uso del telefono d’ufficio per ragioni personali: è peculato d’uso – Cass. Pen. 19054/2013
Cassazione Penale, Sezioni Unite, 2 maggio 2013 (ud. 20 dicembre 2012), n. 19054
E. Lupo Presidente – A. Cortese Relatore
Massima
La condotta del pubblico agente che, utilizzando illegittimamente per fini personali il telefono assegnatogli per ragioni di ufficio produce un apprezzabile danno al patrimonio della pubblica amministrazione o di terzi o una concreta lesione alla funzionalità dell’ufficio, è sussumibile nel delitto di peculato d’uso di cui all’art. 314, co. 2, c.p.
Il commento
Con la sentenza n. 19054/2013, le Sezioni Unite, visto il contrasto giurisprudenziale in argomento, si sono pronunciate sulla questione relativa al tipo di reato integrato dall’utilizzo per fini personali di utenza telefonica assegnata al pubblico agente per ragioni di ufficio.
Dopo aver analizzato attentamente le diverse opzioni ermeneutiche avanzate dalla giurisprudenza e dalla dottrina, la Corte accoglie la tesi secondo cui la condotta de qua è sussumibile nella fattispecie di peculato d’uso, superando così l’orientamento maggioritario nella giurisprudenza di legittimità degli ultimi anni, favorevole, invece, alla configurabilità del peculato ordinario.
Nel dirimere la questione la Cassazione approfondisce in particolare la ratio del delitto di peculato d’uso e la nozione di “appropriazione” rilevante ai sensi dell’art. 314, co. 2, c.p.
Da ultimo la pronuncia si sofferma sulla necessaria offensività del fatto in termini di produzione di un apprezzabile danno al patrimonio della Pubblica Amministrazione o di terzi ovvero di concreta lesione alla funzionalità dell’ufficio, confermando, sotto questo profilo, l’indirizzo giurisprudenziale prevalente.
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