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Responsabilità degli enti: il d. lgs 231 e i reati tributari – Cass. Pen. 24841/2013

Cassazione Penale, Sez. III, 6 giugno 2013 (ud. 27 marzo 2013) n. 24841
Mannino Presidente, Sarno Relatore, Lettieri Procuratore Generale, Veneta Trafili Spa, ricorrente.

Massima

La responsabilità amministrativa degli enti si applica anche ai reati tributari se sono il fine dell’associazione per delinquere, con la conseguenza che deve ritenersi legittimo il sequestro operato nei confronti di una società i cui vertici sono imputati di associazione per delinquere finalizzata all’emissione e all’utilizzazione di fatture false. 

Il commento

La Cassazione, con la sentenza n. 24841 del 6 giugno 2013, stabilisce che la disciplina sulla responsabilità amministrativa degli enti, contenuta nel Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, si applica anche ai reati di natura tributaria se questi costituiscono il fine illecito dell’associazione per delinquere attivata dai suoi vertici aziendali.
Tale decisione rappresenta un importante revirement in tema di responsabilità degli enti per i crimini fiscali; difatti, seppur tali fattispecie delittuose non siano a oggi contemplate tra i delitti che fondano la responsabilità da reato degli enti, sembra emergere, nella prassi giurisprudenziale, un coinvolgimento della società nella responsabilità per tali illeciti.
Nel caso di specie, una società è stata indagata, ex 24 ter del D.lgs. 231/2001, per il reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei reati di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ed emissione di fatture false (artt. 2 e 8 d.lgs. 74/2000 recante “Nuova disciplina in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell’articolo 9 della Legge 25 giugno 1999, n. 205”).
In particolare, nei riguardi della società è stato disposto il sequestro preventivo dei beni, finalizzato alla confisca, per un valore corrispondente al prodotto complessivo della frode. La stessa società, nel corso del procedimento penale, aveva dichiarato che, tramite le false fatturazioni, aveva conseguito un profitto derivante dall’attività riconducibile all’accordo criminoso.
Ne deriva che, attraverso lo strumento del reato associativo, potrebbero essere commessi altri illeciti, siano essi espressamente previsti dal Decreto 231 oppure non rientranti tra le fattispecie delittuose che autonomamente comportano la responsabilità amministrativa dell’ente.
In sostanza, nei confronti della società, l’applicazione della misura cautelare del sequestro ha trovato legittimazione nel “reato mezzo”, quale appunto quello associativo di cui all’art. 416 c.p., e non nei “reati fine”, nella specie quelli fiscali, proprio perché tali illeciti in materia tributaria non sono ricompresi nel novero dei c.d. “reati presupposto” di cui al D. lgs. 231/2001.
Oltre la delicata questione processuale relativa alla legittimazione del sequestro, occorre precisare che l’ente, per evitare “a monte” l’imputazione, avrebbe dovuto, tra l’altro, predisporre dei modelli di organizzazione gestione e controllo.
Come noto, tali modelli, se efficacemente implementati nella gestione societaria prima della commissione del fatto illecito, possono escludere la responsabilità amministrativa della persona giuridica coinvolta nel procedimento penale per la commissione di un reato da parte di una persona fisica operante al suo interno. Invece, se adottati dopo la realizzazione del crimine possono attenuare la posizione processuale dell’ente imputato nel medesimo giudizio al fine d’evitare, non solo, l’applicazione delle sanzioni interdittive, ma anche d’impedire la pubblicazione della sentenza di condanna con la possibile riduzione della pena pecuniaria.
Pertanto, quanto alla predisposizione del Modello da parte di una Società, è preferibile attribuire rilevanza e autonoma dignità ad alcune tipologie di reati che, seppur non previsti espressamente dal Decreto, come nella specie quelli tributari, tramite le condotte associative sanzionate, sono a rischio riguardo all’attività societaria svolta.
Una diversa soluzione renderebbe inidoneo tout court il modello, con la conseguenza, che la società sarà sempre ritenuta responsabile.

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