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Abusivismo finanziario: deve essere svolto in maniera professionale e nei confronti del pubblico – Cass. Pen. 27246/2013

Cass. Pen., Sez. V, 20 giugno 2013 (ud. 29 maggio 2013), n. 27246
Presidente  G. Ferrua, Relatore G. Lapalorcia

Con la sentenza numero 27246 depositata il 20 giugno 2013 la Quinta Sezione della Suprema Corte ha precisato l’area del penalmente rilevante a proposito del reato di abusivismo finanziario di cui all’art. 166 del d.lgs. 58/1998.
In particolare, i giudici di legittimità hanno affermato che il reato di abusivismo finanziario sussiste solo se l’esercizio di servizi finanziari viene svolto in presenza di due requisiti: deve essere svolto in maniera professionale e nei confronti del pubblico.
I giudici di legittimità hanno altresì precisato, quanto al primo requisito, che la nozione di professionalità debba essere intesa in senso ampio che corrisponde al compimento di una serie di atti coordinati del tipo indicato dalla norma incriminatrice; quanto al secondo, che gli stessi atti debbano essere indirizzati ad un numero indeterminato di soggetti qualitativamente non predeterminati.

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Redazione Giurisprudenza Penale

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