L’estorsione è elemento indiziante della partecipazione al gruppo criminale – Cass. Pen. 35467/2013
Cassazione Penale, Sezione II, 23 agosto 2013 (ud. 14 maggio 2013), n. 35467
Presidente Carmenini, Relatore Iasillo
Depositata il 23 agosto la pronuncia numero 35467 del 2013 della seconda sezione penale della Corte di Cassazione.
In particolare, i giudici di Piazza Cavour nell’accogliere il ricorso presentato dalla Procura di Napoli contro un’ordinanza del Tribunale di Napoli che aveva disposto la scarcerazione di un indagato, hanno avuto modo di pronunciarsi in ordine alla rilevanza del reato di estorsione nel caso di applicazione di misure cautelari coercitive per il reato di cui all’art. 416 bis c.p.
Nello specifico, la Corte ha richiamato un principio già affermato in altre pronunce in base al quale, in tema di applicazione di misure coercitive in relazione al delitto di associazione di stampo mafioso, la partecipazione dell’indagato a episodi di estorsione compiuti nell’ambito di un contesto mafioso costituisce di per sé solo elemento gravemente indiziante di partecipazione al gruppo criminale, senza che siano necessarie ulteriori rappresentazioni di frequentazioni con altri associati (tra i precedenti giurisprudenziali vedi Cass. Pen., Sez. VI, n. 47408 del 10.11.2009).
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