Confisca dell’auto e sospensione della patente anche in caso di prescrizione del reato
Cassazione Penale, Sez. IV, 7 ottobre 2013 (ud. 24 settembre 2013), n. 41415
Presidente Sirena, Relatore Romis, P. G. Fodaroni
Depositata il 7 ottobre 2013 la pronuncia numero 41415 della quarta sezione penale in tema di stato di ebbrezza e conseguente sospensione della patente e confisca del veicolo.
In particolare, i giudici della quarta sezione hanno stabilito che la sospensione della patente e la confisca del veicolo potranno essere disposti anche se il reato di guida in stato di ebbrezza è già prescritto.
«Non è di ostacolo all’annullamento della sentenza – osserva la Corte – il rilievo che, nel frattempo, il reato ascritto al prevenuto è giunto a prescrizione in data 28.8.2013, non rientrando l’ipotesi in esame nell’ambito di applicabilità dei principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza del 19 gennaio del 2000 (ric. Tuzzolino) con la quale si è affermato che nel caso di condanna non è di ostacolo alla dichiarazione della prescrizione la circostanza che la impugnazione non abbia avuto ad oggetto l’affermazione di responsabilità dell’imputato ma la sola quantificazione della pena».
«La speciale natura della sanzione, che non perde il suo carattere amministrativo per il solo fatto che l’applicazione è demandata al giudice in caso di accertamento di taluni reati, rende inapplicabile il principio affermato dalla Sezioni Unite – continuano i giudici – poiché quando il gravame abbia devoluto unicamente la mancata applicazione di detta sanzione è evidente che tutti gli aspetti penali della regiudicanda, tra cui l’affermazione di responsabilità e la pena, debbono ritenersi coperti dal giudicato: di tal che, la sanzione accessoria amministrativa, se omessa, potrà essere successivamente applicata anche nel caso in cui nel frattempo sia intervenuta la prescrizione del reato oggetto della sentenza di condanna o di applicazione della pena».
In conclusione, a conferma della possibilità di applicare la sanzione accessoria prescindendo dalla prescrizione, vi è anche un ulteriore argomento con specifico riferimento alla sospensione della patente di guida: in caso di concorso tra la sospensione della patente disposta dal Prefetto e quella disposta dal giudice per lo stesso fatto, anche se il periodo di sospensione stabilito col provvedimento prefettizio non può essere computato all’atto della determinazione della durata della sanzione amministrativa definitivamente applicata dal giudice, tuttavia non vi potrà essere cumulabilità tra i due periodi ond’è che, nella fase di esecuzione, la sospensione della patente concretamente attuata in seguito al provvedimento prefettizio dovrà essere comunque computato a vantaggio dell’imputato e sottratta dal periodo (che verrà) autonomamente stabilito dal giudice.
- [wpdm_package id=33]