ARTICOLIDelitti contro il patrimonioDIRITTO PENALEParte generaleParte speciale

Ricettazione: tra particolare tenuità del fatto (art. 648 c.2 c.p.) e speciale tenuità del danno (art. 62 n.4 c.p.)

Cassazione Penale, Sez. II, 12 dicembre 2013 (ud. 15 novembre 2013), n. 50066
Presidente Petti, Relatore Rago

Depositata il 12 dicembre scorso la pronuncia numero 50066 della seconda sezione in tema di ricettazione con la quale la Corte ha avuto modo di chiarire i rapporti tra la attenuante di cui all’art. 648 c. 2 c.p. e quella di cui all’art. 62 .4 c.p.

L’imputato – condannato per il reato di ricettazione di una patente di guida e di una carta di circolazione – ricorreva in cassazione deducendo violazione dell’art. 648 c.p., comma 2, e art. 62 c.p., n. 4, per non avere la Corte territoriale concesso le suddette attenuanti in relazione alla ricettazione, pur sussistendone i presupposti fattuali e giuridici in quanto si trattava di beni di scarso valore economico dovendo il medesimo essere parametrato al semplice valore cartaceo (La Corte territoriale aveva, infatti, negato la concessione di entrambe le attenuanti, rilevando che l’ipotesi attenuata di cui all’art. 648 c.p., comma 2, non era configurabile in quanto la nozione di fatto di particolare tenuità investiva tutti gli aspetti del fatto reato e, quindi, sia quelli soggettivi che oggettivi, prescindendo così dal solo valore del bene ricettato: nel caso di specie, la ricettazione di una patente e di una carta di circolazione in bianco aveva una intrinseca pericolosita a causa delle possibili gravi conseguenze derivanti dall’abusiva compilazione delle stesse.

La Corte ha ritenuto il motivo non fondato.
In ordine al rapporto fra l’art. 62 c.p., n. 4, e art. 648 c.p., comma 2 – si legge in motivazione – secondo la costante giurisprudenza di questa Corte la “particolare tenuità“, che attenua il delitto di ricettazione, va desunta da una complessiva valutazione del fatto, il quale, avendo riguardo sia alle modalità dell’azione, sia alla personalità dell’imputato, sia al valore economico della “res” ricettata, deve evidenziare una rilevanza criminosa assolutamente marginale (v. Cass. 32832/2007 Rv. 237696; Cass. 33510/2010 Rv. 248119).
Il giudice, in sostanza, al fine di stabilire se ricorra o no l’ipotesi attenuata di cui all’art. 648 c.p., comma 2, deve valutare tutte le componenti oggettive e soggettive del fatto e cioè non solo quelle attinenti alla qualità della res provento da delitto, ma anche alla sua entità, alle modalità dell’azione, ai motivi della stessa, alla personalità del colpevole e, in sostanza, alla condotta complessiva di quest’ultimo. L’aspetto patrimoniale non è nè esclusivo nè decisivo.
Quanto alla seconda attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 4, si è consolidato il principio di diritto secondo il quale “ai fini della sussistenza della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, non rileva solo il valore economico della cosa ricettata, ma anche il complesso dei danni patrimoniali oggettivamente cagionati alla persona offesa dal reato come conseguenza diretta del fatto illecito e perciò ad esso riconducibili, la cui consistenza va apprezzata in termini oggettivi e nella globalità degli effetti” (v. SSUU 35535/2007 Rv. 236914).

La Corte prosegue osservando che, se è pacifica la definizione che la costante giurisprudenza di questa Corte ha dato della locuzione “fatto di particolare tenuità” di cui all’art. 648 c.p., comma 2 (e cioè che, al fine di stabilire quali siano stati gli effetti globali del reato, occorre anche una valutazione sul valore economico della “res” ricettata), allora ne consegue che i rapporti fra le due attenuanti, non possono che essere così stabiliti:

  • ove il danno patrimoniale superi la soglia della speciale tenuità, va esclusa sia l’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 4, sia l’attenuante di cui all’art. 648 c.p., comma 2, perchè il fatto, per assioma, non può essere considerato di particolare tenuità in considerazione della entità e qualità della res provento da delitto;
  • ove il danno patrimoniale sia di speciale tenuità e si accerti che anche il fatto sia di particolare tenuità sotto il profilo soggettivo (personalità del reo – modalità dell’azione), va riconosciuta la sola ipotesi attenuata di cui all’art. 648 c.p., comma 2, rimanendo in essa assorbita l’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 4;
  • ove il danno patrimoniale sia di speciale tenuità, ma il giudice appuri che il fatto, sia pure sotto il solo profilo soggettivo (personalità del reo – modalità dell’azione), non sia di particolare tenuità, dev’essere concessa la sola attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 4, che, essendo di natura oggettiva, ove sussistente, dev’essere riconosciuta indipendentemente dal comportamento tenuto, nella singola fattispecie, dall’agente.

Applicando questi principi al caso in esame, deve concludersi che alla ricettazione di una patente di guida e di una carta di circolazione in bianco, non sia applicabile l’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 4: decisione conforme alla consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo la quale, appunto, la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità non è applicabile in caso di ricettazione di patente di guida, poichè in tale ipotesi il valore da tener presente per la valutazione del danno non è quello dello stampato, ma quello, certamente non determinabile o comunque di non speciale tenuità, del documento che lo stampato ha consentito di formare. Di conseguenza, avendo la Corte escluso l’applicabilità dell’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 4, automaticamente, deve ritenersi esclusa, per quanto detto, anche la configurabilità dell’ipotesi attenuata di cui all’art. 648 c.p., comma 2.

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Redazione Giurisprudenza Penale

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