Concorso esterno in associazione mafiosa e presunzione di adeguatezza della misura cautelare in carcere
Cassazione Penale, Sez. I, 22 gennaio 2014 (ud. 17 ottobre 2013), n. 2946
Presidente Siotto, Relatore Magi
A distanza di pochi mesi dal pronunciamento della Corte Costituzionale – con la sentenza n. 57 del 2013 – la Corte di Cassazione torna a prendere posizione sull’operatività della presunzione di adeguatezza della misura cautelare in carcere per le fattispecie di concorso esterno in associazione mafiosa.
I giudici della prima sezione, in particolare, hanno affermato che nei confronti del soggetto raggiunto da ordinanza cautelare per concorso esterno in associazione mafiosa, anche dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 57 del 2013, continua ad applicarsi la presunzione di adeguatezza della misura custodiale di cui all’art. 275, comma terzo, cod. proc. pen.
Nel ritenere inammissibile il ricorso, il collegio ha osservato come non corrisponda affatto ai contenuti della sentenza n. 57 del 2013 il ritenere che i giudici delle leggi abbiano eliso la presunzione (relativa) di sussistenza delle esigenze e quella (assoluta) di adeguatezza della custodia cautelare in carcere nei confronti di soggetti raggiunti da gravità indiziaria circa la fattispecie di concorso esterno.
Per comprendere la reale portata della pronuncia appare utile distinguere tra la fattispecie del concorso esterno in associazione mafiosa e la diversa ipotesi della commissione di un reato aggravato dall’art. 7 legge 203 del 1991 (aggravante per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo).
L’imputazione per concorso esterno – si legge nelle motivazioni – è cosa ben diversa dalla contestazione di un reato aggravato ai sensi dell’art. 7 della legge 203 del 1991: il concorrente esterno, infatti, è – in modo non difforme rispetto all’ordinario partecipe del reato associativo – un soggetto che assicura, con condotta causalmente orientata, il raggiungimento dei fini cui mira il sodalizio criminoso (la sua condotta è pienamente espressiva dei connotati di illiceità di cui all’art. 416-bis c.p.); il soggetto che, invece, compie una specifica ipotesi di reato aggravata dalla finalità di agevolazione mafiosa esprime un disvalore limitato al singolo episodio incriminato e non tale da determinare un materiale effetto di stabilizzazione del suo rapporto con il clan. Tali elementi di differenziazione, d’altronde, sono stati considerati dalla citata pronuncia della Corte Costituzionale secondo cui “la posizione dell’autore di delitti commessi avvalendosi del cd. “metodo mafioso” o al fine di agevolare le attività delle associazione di cui non faccia parte, si rivela non equiparabile a quella dell’associato o del concorrente nella fattispecie associativa, per la quale la presunzione dell’art. 275 c.3 c.p.p risponde a dati di esperienza generalizzati“.
In conclusione, deve ritenersi che la declaratoria di parziale incostituzionalità – da cui deriva la trasformazione della presunzione da assoluta in relativa – sia ben delimitata ai soli delitti aggravati dall’art. 7 legge 203 del 1991 e non possa, pertanto, estendersi anche al concorrente esterno, nei confronti del quale resterà vigente la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e quella assoluta di adeguatezza della custodia.
Per un approfondimento sulla pronuncia della Corte Costituzionale citata si rinvia all’articolo “Dalla Cassazione alla Corte Costituzionale il ridimensionamento dell’ambito applicativo del regime custodiale obbligatorio“.