ARTICOLIDelitti contro la personaDIRITTO PENALEParte speciale

Pornografia minorile: in merito alla condotta di diffusione di materiale pedopornografico

Cassazione Penale, Sez. III, 5 febbraio 2014 (ud. 17 dicembre 2013), n. 5692
Presidente Mannino, Relatore Andreazza, P. G. Fraticelli

Depositata il 5 febbraio 2014 la sentenza n. 5692 della terza sezione in tema di pornografia minorile.

I giudici della Corte di Cassazione hanno affermato che la condotta di diffusione di materiale pedopornografico di cui all‘art. 600 ter, comma 3, c.p., che si differenzia da quella del comma 4 (offerta o cessione) per il fatto che la stessa sia destinata a raggiungere, anziché singoli destinatari, una serie indeterminata di persone con cui l’agente abbia stabilito un rapporto di comunicazione attraverso un mezzo di diffusione accessibile ad una pluralità di soggetti, non richiede alcuna finalizzazione all’adescamento o allo sfruttamento di minori, necessaria invece con riguardo alle distinte condotte della distribuzione o della divulgazione di notizie od informazioni (v. tra i precedenti conformi Sez. 3, n. 2421 del 13/06/2000, n. 2421, Tedde, Rv. 217214; Sez. 3, n. 4900 del l’11/12/2002, Cabrini, Rv. 224702; Sez.3, n. 2842 del 14/07/2000, Salvalaggio, Rv. 216880).

Ricordiamo che l’art. 600-ter c.p. (pornografia minorile) prevede:

  • al comma 3: Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all’adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.
  • al comma 4: Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Pertanto – precisa la Corte – è indifferente che la condotta di distribuzione (di cui alla prima parte del comma 3) sia avvenuta al precipuo fine di adescamento o, più semplicemente, al più limitato fine di condividere con una serie indefinita di terze persone tale materiale.

Redazione Giurisprudenza Penale

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