Le Sezioni Unite in tema di pornografia minorile: non è necessario l’accertamento del pericolo di diffusione del materiale pedopornografico
Cassazione Penale, Sezioni Unite, ud. 31 maggio 2018, informazione provvisoria
Presidente Carcano, Relatore Andronio
1. Come avevamo anticipato, con ordinanza n. 10167/2018, la terza sezione penale della Corte di Cassazione aveva rimesso alle Sezioni Unite la seguente questione di diritto in tema di pornografia minorile: «se, ai fini dell’integrazione del reato di cui all’art. 600-ter comma 1 n. 1 c.p., con riferimento alla condotta di produzione del materiale pedopornografico, sia ancora necessario, stante la formulazione introdotta dalla L. 6.2.2006 n. 38, l’accertamento del pericolo di diffusione del suddetto materiale, come richiesto dalla sentenza a Sezioni Unite 31.5.2000 n. 13, confermata dalla giurisprudenza di questa sezione anche dopo la modifica normativa citata».
2. La Corte aveva evidenziato che, sulla base del principio affermato dalle Sezioni Unite n. 13 del 2000, poichè il delitto di pornografia minorile ha natura di reato di pericolo concreto, «il fatto di sfruttare minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico, salvo l’eventuale ipotizzabilità di altri reati, non deve necessariamente essere caratterizzato dal fine di lucro o dall’impiego di una pluralità di minori, ma deve avere una consistenza tale (attraverso elementi sintomatici da accertare di volta in volta) da implicare il pericolo concreto di diffusione del materiale prodotto».
Tuttavia – proseguiva l’ordinanza – a distanza di molti anni dalla citata decisione delle Sezioni Unite e alla luce delle osservazioni della dottrina «si sollecitano importanti interrogativi sulla correttezza dell’interpretazione delle Sezioni Unite su un sistema normativo in tema di pedopornografia mirante ad anticipare la repressione delle condotte già alla produzione del materiale, indipendentemente dall’uso personale o meno» dovendosi, pertanto, «mettere in discussione l’accettazione dell’assioma delle Sezioni Unite del 2000 della necessità del pericolo di diffusione».
«Non v’è nessun dubbio – si legge nel provvedimento – che la politica criminale in tema di pornografia minorile, sia a livello nazionale che internazionale, si imperni sulla prevenzione del crimine, sul presupposto ideologico dell’intrinseca pericolosità delle possibili manifestazioni della pedofilia», motivo per cui, «sia nella normativa sovranazionale che in quella nazionale si prescinde dal pericolo della diffusione del materiale, perché le condotte della produzione, detenzione, divulgazione, cessione ecc… sono tutte autonomamente distinte e tutte di danno».
Gli argomenti delle Sezioni unite n. 13/2000 – concludeva l’ordinanza – sono «tutti viziati da un errore di fondo, che lo sfruttamento o l’utilizzazione, che dir si voglia, del minore, pur prescindendo dallo scopo lucrativo, presuppongano pur sempre un “uso esterno” del materiale. Non è così. Anche la produzione ad uso personale è reato, perché la stessa relazione, sia pure senza contatto fisico, tra adulto e minore di anni 18, contemplata dall’art. 600-ter c.p., è considerata come degradante e gravemente offensiva della dignità del minore in funzione del suo sviluppo sano ed armonioso»
3. All’udienza del 31 maggio, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in linea con le argomentazioni esposte nell’ordinanza, hanno fornito risposta negativa al quesito sopra riportato: pertanto, ai fini dell’integrazione del reato di cui all’art. 600-ter c.1 n. 1 c.p. – con riferimento alla condotta di produzione del materiale pedopornografico – non è necessario l’accertamento del pericolo di diffusione del suddetto materiale.