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Premeditazione e tentativo: tra tentativo di delitto circostanziato e tentativo circostanziato di delitto

Cassazione Penale, Sez. I, 26 febbraio 2014 (ud. 10 gennaio 2014), n. 9284
Presidente Chieffi, Relatore Cassano, P.G. Mazzotta

Depositata il 26 febbraio 2014 la pronuncia numero 9284 della prima sezione penale a proposito della distinzione tra tentativo di delitto circostanziato e tentativo circostanziato di delitto con particolare riferimento alla applicabilità dell’aggravante della premeditazione al delitto di tentato omicidio.

I giudici, dopo aver ricordato la distinzione tra le due situazioni (si versa nel tentativo di delitto circostanziato nel caso in cui, se il delitto fosse giunto a consumazione, sarebbe stato qualificato dalla presenza di una o più circostanze; queste ultime, ancorchè non realizzate compiutamente, rientrano nel proposito criminoso dell’agente; si ha, al contrario, tentativo circostanziato di delitto quando le circostanze si perfezionano in tutto o in parte nel contesto della stessa azione tentata), si sono soffermati sulla circostanza aggravante della premeditazione respingendo i rilievi di uno degli imputati in tema di applicabilità dell’aggravante della premeditazione al delitto di tentato omicidio.

Tale circostanza – configurata come aggravante nei delitti di omicidio volontario ex art. 577 c.p., comma 1, n. 3 e di lesione personale ex art. 585 c.p., comma 1 – risulta contraddistinta da due elementi costitutivi:

  1. un apprezzabile intervallo temporale tra l’insorgenza del proposito criminoso e l’attuazione di esso (elemento di natura cronologica);
  2. la ferma risoluzione criminosa perdurante senza soluzioni di continuità nell’animo dell’agente fino alla commissione del crimine (elemento di natura ideologica).

La premeditazione, da inquadrare tra le circostanze attinenti all’intensità del dolo, rappresenta, quindi, una forma di dolo di proposito assai raffinata, caratterizzata dalla persistenza e dalla intensità del proposito criminoso e comporta un aggravamento della pena proprio per la maggiore intensità del dolo che caratterizza l’omicidio premeditato.

Nella fattispecie sottoposta all’esame del Collegio si è in presenza di un tentativo circostanziato di delitto, in quanto, in relazione all’attività criminosa posta in essere in concreto dall’imputato e dai suoi correi, durante l’iter del tentativo si sono compiutamente realizzati gli elementi costitutivi della fattispecie circostanziale considerata. Al riguardo assume particolare rilievo – come esattamente rilevato dai giudici di merito – l’accurata preparazione dell’azione criminosa desumibile dall’anticipato reperimento del rilevante quantitativo di armi, di mezzi rubati, di giubbotti antiproiettile, palette, lampeggianti, da usare per l’assalto ai furgoni blindati portavalori, dalla preventiva intestazione a terzi di utenze cellulari funzionali ai contatti durante l’assalto, dall’acquisto di molteplici tessere “viacard”, dai plurimi ed accurati sopralluoghi e pedinamenti dei furgoni blindati portavalori, dallo studio dei loro tragitti e dei tempi di percorrenza del tratto autostradale interessato.

Tali dati obiettivi sono stati ritenuti correttamente espressivi del consistente lasso di tempo intercorso tra l’insorgenza del proposito criminoso e l’effettiva realizzazione dello stesso e della ferma risoluzione criminosa perdurante senza soluzioni di continuità nell’animo degli agenti fino alla commissione dell’impresa criminosa, consistente nella produzione di un evento gravemente lesivo mediante il necessario e concordato impiego di micidiali armi da sparo, che implicava il consenso preventivo degli imputati all’uso cruento e illimitato delle medesime anche per fronteggiare le eventuali evenienze peggiorative della vicenda o per garantirsi la via di fuga.

In conclusione, in presenza dei suddetti elementi costitutivi (elemento di natura cronologica ed elemento di natura ideologica), l’aggravante della premeditazione risulta applicabile al delitto di tentato omicidio.

Redazione Giurisprudenza Penale

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