ARTICOLIDIRITTO PENALEIN PRIMO PIANOStupefacenti

Stupefacenti: gli effetti di Corte Cost. 32/2014 sulla legalità della pena

cassazioneCassazione Penale, Sez. IV, 29 maggio 2014 (ud. 27 marzo 2013), n. 22257
Presidente Zecca, Relatore Grasso

Depositate il 29 maggio 2014 le motivazioni della pronuncia numero 22257 della quarta sezione penale a proposito degli effetti della pronuncia Corte Cost. 32/2014 con cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale della legge Fini-Giovanardi.

La Corte di cassazione, in particolare, ha affermato che, in caso di condanna per condotte illecite relative a sostanze stupefacentileggere” e “pesanti” (ritenute avvinte dalla continuazione), emessa prima della sentenza Corte Cost. 32/2014, deve disporsi l’annullamento con rinvio della sentenza, onde consentire al giudice di merito di rivalutare ed eventualmente rimodulare la risposta sanzionatoria alla luce della lex mitior.

La riscrittura operata con la novella oggi dichiarata incostituzionale ha fatto sì che non fosse più ritenuto rilevante specificare nei capi d’incolpazione, prima, in quelli d’imputazione, poi, e nelle sentenze, infine, la natura delle sostanze stupefacenti in relazione alle quali erano mosse le contestazioni. Ove risulti operato un tale indistinto richiamo si pone, quindi, l’esigenza di sottoporre al giudice del merito l’assetto normativo sopravvenuto, ove più favorevole, perchè, ferma ed intangibile la scelta di mantenere il trattamento penale così come disposto, ove compatibile con il nuovo range sanzionatorio, tenga conto, dell’art. 2 comma 4 c.p.

L’esigenza di fare applicazione della lex mitior in conseguenza di pronunce caducatorie del Giudice delle leggi è già stata presa in considerazione nel passato senza che fosse stato ritenuto d’ostacolo la definitività della pronuncia: a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 61 n. 11-bis c.p. (cd. aggravante della clandestinità) – ricordano i giudici – il giudice dell’esecuzione è stato chiamato a rideterminare la pena applicata con la sentenza di patteggiamento in conseguenza dell’effetto abolitivo prodotto dalla citata pronuncia, laddove lìipotesi circostanziale sia stata considerata dal giudice di merito nella determinazione del trattamento sanzionatorio. In sede di legittimità si è più volte chiarito – scrivono i giudici – che il rispetto del principio di legalità della pena (artt. 2 c.4 c.p. e 129 c.2 c.p.p.) impone l’annullamento d’ufficio della statuizione di merito.

Ove si riscontri necessario, come nel caso di specie, a riguardo di entrambi gli imputati, che, per almeno una frazione (restando irrilevante qualsivoglia giudizio che neghi l’opera ricostruttiva facendo perno sullo scarso rilievo quantitativo, in presenza di in un compito obbligato d’individuazione della disposizione sanzionatoria comunque più favorevole, a seguito dell’opera demolitoria della Corte Costituzionale) della risposta sanzionatoria – rieducativa, costituita dalla pena in concreto inflitta, tener conto della lex mitior, non resta che disporre l’annullamento sul punto della decisione.

Ciò non implica – come ad un approccio non adeguatamente approfondito si potrebbe pensare – che il giudice del rinvio sia obbligato a ridurre la pena, così da dar vita, sempre e comunque, ad un concreto beneficio per l’imputato: quel che, invece, s’impone è la rivalutazione sul punto della decisione, all’esito della quale, fermo restando, ovviamente il divieto di qualsivoglia riforma peggiorativa, esplicitati gli argomenti a sostegno del caso, la determinazione può anche restare immutata. In definitiva, quel che va escluso è che resti fuori dai parametri del giudizio il criterio normativo meno afflittivo ex post emerso.

In questa direzione si deve registrare la recente sentenza n. 15187/14 la quale ha affermato che l’intervenuta reviviscenza, a seguito della sentenza n. 32/2014 della Corte Costituzionale, del trattamento sanzionatorio più favorevole per l’illecita detenzione delle ed. “droghe leggere” impone la riponderazione dei presupposti applicativi delle misure cautelari personali in atto, atteso che la cornice edittale di riferimento incide sulla scelta della misura oltre che sulla sua stessa applicabilità, stante la necessaria valutazione in ordine alla prognosi di sospendibilità della pena.

Redazione Giurisprudenza Penale

Per qualsiasi informazione: redazione@giurisprudenzapenale.com