ARTICOLIDalle Sezioni UniteDelitti contro il patrimonioDIRITTO PENALEIN PRIMO PIANOParte speciale

No al concorso tra 416-bis e riciclaggio per i beni derivanti dal reato associativo

corte-cassazione_324Cassazione Penale, Sezioni Unite, 13 giugno 2014 (ud. 27 febbraio 2014), n. 25191
Presidente Santacroce, Relatore Cassano, P.G. Destro

Depositate il 13 giugno 2014 le motivazioni della pronuncia numero 25191 delle Sezioni Unite sulla questione del concorso tra i delitti di riciclaggio (art. 648-bis c.p.) o impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) e quello di associazione a delinquere di stampo mafioso (art. 416-bis c.p.) nei casi in cui la contestazione riguardi beni o utilità provenienti proprio dal delitto di associazione mafiosa.

Ricordiamo, infatti, che il 28 novembre 2013, con l’ordinanza numero 47221/2013 (clicca sul link per scaricare il testo dell’ordinanza) la prima sezione penale aveva rimesso la questione alle Sezioni Unite e, il 27 febbraio 2014, i giudici della Corte di Cassazione avevano fornito risposta negativa.

Il 13 giugno 2014 sono state depositate le motivazioni.

La questione – si legge nelle motivazioni – consiste nel cogliere il nesso esistente tra le connotazioni assunte dai delitti di riciclaggio (art. 648-bis c.p.) e reimpiego (art. 648-ter c.p.) e le clausole di riserva, contenute nell’incipit delle due disposizioni, che prevedono entrambe l’impunità per tali reati nei confronti di colui che abbia commesso o concorso a commettere il delitto presupposto. Le due ipotesi di delitto in esame, infatti, esordiscono facendo salvi i casi di concorso di persone nel reato, con la conseguenza che il riciclaggio e l’impiego di denaro, beni o utilità, posti in essere dai partecipi dei delitti dai quale essi provengono non determinano l’attribuzione di una responsabilità ulteriore rispetto a quella che deriva dall’art. 110 c.p..

Il significato di tale clausola («fuori dei casi di concorso nel reato») è stato variamente interpretato: secondo il Collegio, la previsione che esclude l’applicabilità dei delitti di riciclaggio e reimpiego di capitali nei confronti di chi abbia commesso o concorso a commettere il delitto presupposto costituisce una deroga al concorso di reati che trova la sua ragione di essere nella valutazione, tipizzata dal legislatore, di ritenere l’intero disvalore dei fatti ricompreso nella punibilità del solo delitto presupposto.

Venendo alla decisione, le Sezioni unite, risolvendo il contrasto insorto tra le Sezioni semplici della Corte di cassazione, hanno affermato che non è configurabile il concorso fra i delitti di cui agli artt. 648-bis o 648-ter cod. pen. e quello di associazione mafiosa, quando la contestazione di riciclaggio o reimpiego riguardi denaro, beni o utilità provenienti proprio dal delitto di associazione mafiosa.

I giudici delle Sezioni Unite richiamano, sul punto, la nota sentenza Mannino in tema di concorso esterno in associazione mafiosa osservando come risponde del delitto previsto dagli artt. 110, 416-bis cod. pen. il soggetto che, pur se non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell’associazione di stampo mafioso e privo dell’affectio societatis, fornisca, mediante l’attività di riciclaggio o di reimpiego dei relativi proventi, un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo che esplichi un’effettiva rilevanza causale e si configuri, quindi, come condizione necessaria per la conservazione o il rafforzamento delle capacità operative dell’associazione o, quanto meno, di un suo particolare settore e ramo di attività o articolazione territoriale, se si tratta di un sodalizio particolarmente articolato.

Nel medesimo contesto, le Sezioni Unite hanno altresì chiarito che:

  • il delitto presupposto dei reati di riciclaggio e di reimpiego di capitali può essere costituito dal delitto di associazione mafiosa, riconosciuto di per sé idoneo a produrre proventi illeciti;
  • l’aggravante prevista dall’art. 416-bis, comma 6, cod. pen. è configurabile nei confronti dell’associato autore del delitto che ha generato i proventi oggetto di successivo reimpiego da parte sua;
  • i fatti di autoriciclaggio e reimpiego sono punibili, sussistendone i presupposti normativi, ai sensi dell’art. 12-quinquies d.l. n. 306 del 1992, conv. con modificazioni dalla l. n. 356 del 1992.

Questo, in conclusione, il principio di diritto affermato dalla Corte a Sezioni Unite:

«Non è configurabile il concorso fra i delitti di cui gli artt. 648 bis o 648 ter c.p., e quello di cui all’art. 416 bis c.p., quando la contestazione di riciclaggio o reimpiego riguardi denaro, beni o utilità provenienti proprio dal delitto di associazione mafiosa».

Redazione Giurisprudenza Penale

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