ARTICOLIdelitti contro la pubblica amministrazioneDIRITTO PENALEParte speciale

Sull’oggetto materiale della condotta di peculato – Cass. Pen. 24373/2014

Cassazione Penale, Sez. VI, 10 giugno 2014 (ud. 28 maggio 2014), n. 24373
Presidente Agrò, Relatore Capozzi, P.G. Aniello

Depositate il 10 giugno 2014 le motivazioni della pronuncia numero 24373 della sesta sezione in tema di peculato.

L’oggetto materiale della condotta del delitto di peculato, costituito dal denaro o da altra cosa mobile, è caratterizzato – si legge nelle motivazioni – dalla c.d. “altruità“, sanzionandosi, infatti, l’appropriazione di detti beni da parte di colui il quale, nella sua qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, ne abbia il possesso o la disponibilità in ragione dell’ufficio o del servizio prestato.

Alla luce di tale premessa – hanno affermato i giudici – deve ritenersi che commette il reato di peculato il P.U. che, avendo per ragioni del suo ufficio, il possesso e la disponibilità delle armi comuni da sparo, versate dai privati ai fini di distruzione, se ne appropri: le armi consegnate dal privato passano, infatti, in proprietà dello Stato il quale può anche alienarle non essendo previsto alcun divieto in tal senso.

A nulla rileva, ai fini della sussistenza del reato, che le armi in oggetto abbiano un valore pressoché nullo, essendo sufficiente, che esse abbiano un valore anche minimo ovvero una qualche utilità (in tal senso v. Sez. 6, Sentenza n. 694 del 02/11/1999 Rv. 215320 Imputato: Piperata D.; Sez. 6, Sentenza n. 16826 del 21/02/2001 Rv. 219284 Imputato: Bellini; Sez. 6, Sentenza n. 24677 del 23/04/2007 Rv. 237174 Imputato: Rovere).

Bene ha fatto, dunque, la sentenza impugnata a rigettare la posizione difensiva sul duplice rilievo della sufficienza della lesione di uno dei beni protetti dalla norma ai fini della integrazione del delitto e della assenza della qualità di “res nullius” delle armi – che erano da sequestrare e confiscare siccome non denunciate dagli eredi del proprietario – la cui rottamazione non era una destinazione obbligata.

Redazione Giurisprudenza Penale

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