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Reato continuato: sulla nozione di “medesimo disegno criminoso” – Cass. Pen. 22650/2014

Cassazione Penale, Sez. I, 30 maggio 2014 (ud. 22 maggio 2014), n. 22650
Presidente Cortese, Relatore Vecchio, P.G. Volpe

Depositata il 30 maggio 2014 la pronuncia numero 22650 della prima sezione penale in tema di reato continuato relativa, in particolare, all’interpretazione da dare al concetto di “medesimo disegno criminoso”.

Chiamata a pronunciarsi su un ricorso contro l’ordinanza con cui la Corte di Appello, in funzione di giudice della esecuzione, aveva rigettato la richiesta di riconoscimento della continuazione tra una serie di delitti di ricettazione di autoveicoli, la Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il motivo di ricorso secondo cui, il fatto che all’epoca dei fatti la ricorrente collaborasse con altri individui per condurre autovetture rubate da Milano fino al confine con la Slovenia, potesse essere considerato sufficiente per ritenere provato il vincolo della continuazione tra i singoli episodi di ricettazione.

Nel ritenere infondato il motivo di ricorso, i giudici hanno preso le mosse dalla differenza tra il concetto medesimo disegno criminoso e lo svolgimento di una generica attività delinquenzale: è  un principio di diritto ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità – si legge nelle motivazioni – quello secondo cui  “l’unicità del disegno criminoso non può identificarsi in un programma di attività delinquenziale“, che sia meramente “generico“, essendo, invece, necessaria “la individuazione, fin dalla commissione del primo episodio, di tutti i successivi, almeno nelle loro connotazioni fondamentali” (v. ex plurimis Sez. 5, n. 40724 del 12/07/2006 – dep. 14/12/2006, Pieri, Rv. 235480; Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012 – dep. 20/03/2012, Abbassi, Rv. 252950; Sez. 1, n. 35639 del 02/07/2013 – dep. 27/08/2013, Piras, Rv. 256307), con deliberazione di carattere (non dunque generico, bensì) generale (Sez. 1, n. 28037 del 22/06/2007 – dep. 13/07/2007, Assili Abdelkader; Sez. 1, n. n. 48204 del 10/12/2008 – dep. 24/12/ 2008, Abello; Sez. 1, n. 3666 del 19/01/2012 – dep. 30/01/2012, Branchicelli; Sez. 1, n. 12923 del 21/03/2012 – dep. 05/04/2012, Spirito; Sez. 1, n. 48336 del 13/11/2012 – dep. 13/12/2012, Panaro, non massimate).

La circostanza che al momento del concepimento del preteso disegno criminoso di più reati di ricettazione, non era stato ancora neppur commesso (e pertanto non esisteva) alcuno dei delitti presupposti (il furto) delle successive ricettazioni non può che comportare – ad avviso dei giudici di legittimità – che le reiterate violazioni della medesima norma incriminatrice non possano, se non in termini assolutamente generici e ipotetici, configurarsi quali elementi di una programmazione delittuosa, cioè nel senso di una mera opzione di vita criminale.

Siffatta scelta, in altri termini, non integra l’ipotesi della continuazione, per la carenza del necessario divisamento delle “connotazioni fondamentali” delle singole violazioni della legge penale, attraverso le quali, poi, si realizza nel corso del tempo.

Redazione Giurisprudenza Penale

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