ARTICOLIDelitti contro l’ordine pubblicoIN PRIMO PIANOParte speciale

Scambio elettorale politico mafioso (416-ter c.p.) e modalità mafiose di procacciamento dei voti

cortedicassazione9Cassazione Penale, Sez. VI, 28 agosto 2014 (ud. 3 giugno 2014 ), n. 36382
Presidente Agrò, Relatore Villoni

Con la sentenza numero 36382, depositata il 28 agosto 2014, la sesta sezione penale della Corte di Cassazione ha fatto il punto sulla fattispecie di reato di cui all’art. 416-ter c.p. (scambio elettorale politico mafioso) a seguito della riforma di cui alla legge 17 aprile 2014, n. 62 (Modifica dell’articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso).

Questo il testo attuale della disposizione:

Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell’articolo 416-bis in cambio dell’erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.
La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.

I giudici della sesta sezione, pronunciandosi in merito al richiamo alle «modalità di cui al terzo comma dell’articolo 416-bis» hanno affermato il seguente principio di diritto:

«Ai sensi del nuovo articolo 416 ter c.p. le modalità di procacciamento dei voti debbono costituire oggetto del patto di scambio politico-mafioso, in funzione dell’esigenza che il candidato possa contare sul concreto dispiegamento del potere di intimidazione proprio del sodalizio mafioso e che quest’ultimo si impegni a farvi ricorso, ove necessario».

Secondo la Corte, in particolare, con la riforma di aprile è stato introdotto «un nuovo elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice che rende, rispetto alla versione precedente, penalmente irrilevanti condotte pregresse consistenti in pattuizioni politico-mafiose che non abbiano espressamente contemplato concrete modalità mafiose di procacciamento voti». Ne consegue che per la sussistenza del reato si deve dimostrare la «piena rappresentazione e volizione da parte dell’imputato di aver concluso uno scambio politico-elettorale implicante l’impiego da parte del sodalizio mafioso della sua forza di intimidazione e costrizione della volontà degli elettori».

I giudici nelle motivazioni citano anche la Relazione Parlamentare alla proposta di legge nella quale si sottolineava proprio come «l’ulteriore (diabolica) necessità di provare l’utilizzo del metodo mafioso, che non attiene alla struttura del reato, riconducibile ai delitti di pericolo ovvero a consumazione anticipata, rischiava di vanificare la portata applicativa della disposizione».

Senonché – scrivono i giudici – il testo che sanzionava l’accettazione del procacciamento dei voti con modalità previste dal terzo comma dell’art.416-bis non è più stato modificato ed è diventato legge. Ciò dimostra – si legge in sentenza – come la locuzione definitivamente inserita nel nuovo testo (ossia il riferimento alle modalità mafiose) abbia costituito oggetto di specifica ponderazione da parte del Parlamento e che «il mantenimento sia stato ritenuto funzionale all’esigenza di punire non il semplice accordo politico-elettorale, bensì quell’accordo avente ad oggetto l’impegno del gruppo malavitoso ad attivarsi nei confronti del corpo elettorale con le modalità intimidatorie tipicamente connesse al suo modo di agire».

Alla luce di tale modifica, la Corte ha disposto l’annullamento con rinvio osservando come spetterà alla Corte territoriale rivalutare la fattispecie alla luce dello ius superveniens onde stabilire se è ancora possibile sussumere la condotta contestata nell’ambito del nuovo art. 416-ter c.p. o se invece debba ricondursi ad altra figura di reato.

Redazione Giurisprudenza Penale

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