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La Camera ha approvato la modifica del delitto di voto di scambio politico mafioso (art. 416-ter c.p.)

In data 7 marzo 2019, la Camera dei Deputati ha approvato, con modifiche, la proposta di legge A.C. 1302-A, già approvata dal Senato della Repubblica il 24 ottobre 2018, volta a intervenire sul delitto di voto di scambio politico mafioso di cui all’art. 416-ter c.p.

Come si legge nel dossier predisposto dal Servizio Studi della Camera, il provvedimento approvato dalla Camera punisce con la reclusione da 10 a 15 anni (stessa pena prevista per l’associazione mafiosa) l’accettazione, diretta o a mezzo di intermediari, della promessa del sostegno elettorale in cambio della erogazione di denaro, di qualunque altra utilità o della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell’associazione criminale.

I voti devono essere procurati:

  • da soggetti appartenenti ad associazioni mafiose oppure
  • mediante modalità mafiose.

Rispetto alla formulazione vigente dell’art. 416-ter c.p., la proposta di legge approvata dalla Camera:

  • estende la punibilità anche ai casi in cui la condotta incriminata sia stata realizzata mediante il ricorso ad intermediari. L’intermediario può sostituirsi sia al politico, accettando al suo posto la promessa del sostegno elettorale, sia al mafioso, promettendo di procurare i voti;
  • estende la condotta penalmente rilevante aggiungendo alla promessa di procurare voti con le modalità mafiose, la promessa che provenga da “soggetti appartenenti alle associazioni” mafiose.
  • amplia ulteriormente l’oggetto della controprestazione di chi ottiene la promessa di voti, contemplando non solo il denaro e ogni altra utilità, ma anche “la disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze della associazione mafiosa”;
  • inasprisce la pena che passa dalla reclusione da 6 a 12 anni alla reclusione da 10 a 15 anni.
  • prevede un’aggravante di evento; se, infatti, chi ha concluso l’accordo con il mafioso viene eletto, la pena prevista per lo scambio elettorale politico mafioso è aumentata della metà.
  • prevede, in caso di condanna, l’irrogazione della pena accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Il provvedimento è stato trasmesso al Senato in data 8 marzo 2019.

Redazione Giurisprudenza Penale

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