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Le Sezioni Unite sulla differenza tra dolo eventuale e colpa cosciente

8Cassazione Penale, Sezioni Unite, Udienza 24 aprile 2014
Presidente Santacroce, Relatore Blaiotta, P.G. Destro

Si segnala l’informazione provvisoria resa nota dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione all’esito dell’udienza Thyssen Krupp con cui, il 24 aprile 2014, i giudici hanno confermato la responsabilità degli imputati per omicidio colposo (escludendo quindi, l’ipotesi di omicidio volontario nella forma del dolo eventualeannullando una parte della sentenza di appello rinviando ad altra sezione della Corte d’assise d’Appello di Torino per la rideterminazione delle pene.

In punto di diritto, come è noto, la questione centrale riguardava l’esatta linea di confine tra il dolo eventuale e colpa cosciente. Questione che, per la sua importanza, aveva giustificato la assegnazione alle Sezioni Unite da parte del Primo Presidente della Corte di Cassazione Giorgio Santacroce.

Nello specifico, nel novembre 2013 era stato formulato il seguente quesito:  «Se la irragionevolezza del convincimento prognostico dell’agente circa la non verificazione dell’evento comporti la qualificazione giuridica dell’elemento psicologico del delitto in termini di dolo eventuale».

Ecco la soluzione fornita dalle Sezioni Unite:

«In ossequio al principio di colpevolezza – si legge nell’informazione provvisoria – la linea di confine tra dolo eventuale e colpa cosciente va individuata considerando e valorizzando la diversa natura dei rimproveri giuridici che fondano la attribuzione soggettiva del fatto di reato nelle due fattispecie.

  • Nella colpa si è in presenza del malgoverno di un rischio, della mancata adozione di cautele doverose idonee a evitare le conseguenze pregiudizievoli che caratterizzano l’illecito. Il rimprovero è di inadeguatezza rispetto al dovere precauzionale anche quando la condotta illecita sia connotata da irragionevolezza, spregiudicatezza, disinteresse o altro motivo censurabile. In tale figura manca la direzione della volontà verso l’evento, anche quando è prevista la possibilità che esso si compia (“colpa cosciente“).
  • Per contro nel dolo si è in presenza di organizzazione della condotta che coinvolge, non solo sul piano rappresentativo, ma anche volitivo la verificazione del fatto di reato. In particolare, nel “dolo eventuale“, che costituisce la figura di margine della fattispecie dolosa, un atteggiamento interiore assimilabile alla volizione dell’evento e quindi rimproverabile, si configura solo se l’agente prevede chiaramente la concretasignificativa possibilità di verificazione dell’evento e, ciò non ostante, si determina ad agire, aderendo a esso, per il caso in cui si verifichi. Occorre la rigorosa dimostrazione che l’agente si sia confrontato con la specifica categoria di eventoche si è verificata nella fattispecie concreta. A tal fine è richiesto al giudice di cogliere e valutare analiticamente le caratteristiche della fattispecie, le peculiarità del fatto, lo sviluppo della condotta illecita al fine di ricostruire l’iter e l’esito del processo decisionale».

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AGGIORNAMENTO:  il 18 settembre 2014 sono state depositate le motivazioni delle Sezioni Unite

 

Redazione Giurisprudenza Penale

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