ARTICOLIDIRITTO PENALEParte generale

In tema di medesimo disegno criminoso ai fini della continuazione – Cass. Pen. 45908/2014

Cassazione Penale, Sez. I, 5 novembre 2014 (ud. 15 ottobre 2014), n. 45908
Presidente Cortese, Relatore Boni, P.G. Mazzola (concl. conf.)

Si segnala la pronuncia numero 45908, della prima sezione penale, con la quale la Corte di Cassazione ha aderito al costante orientamento della giurisprudenza in ordine alla nozione di medesimo disegno criminoso al fine del riconoscimento della continuazione ex art. 81 comma 2 c.p.

La Corte ha ribadito che per poter applicare l’istituto della continuazione è necessario che ricorrano i seguenti presupposti:
– sotto il profilo oggettivo: più azioni od omissioni e più violazioni di legge;
– sotto il profilo soggettivo: il fatto che la loro commissione sia avvenuta in esecuzione di un medesimo disegno criminoso.

Proprio con riferimento alla nozione di medesimo disegno criminoso, secondo giurisprudenza ormai consolidata deve ritenersi che sia un requisito di natura psicologica – quindi interiore al soggetto agente – che postula la rappresentazione dei singoli episodi criminosi, individuati almeno nelle loro linee essenziali sin dall’inizio dell’attività illecita. In altri termini, l’autore deve aver già previsto e deliberato in origine ed in via generale l'”iter” criminoso da percorrere ed i singoli reati attraverso i quali attuarlo, che nella loro oggettività si devono presentare compatibili giuridicamente e posti in essere in un contesto temporale di successione o contemporaneità.

Quanto al livello di “dettaglio” di tale disegno, resta comunque escluso – specificano i giudici – che l’unicità di disegno criminoso possa identificarsi con l’abitualità criminosa o con scelte di vita ispirate alla continua violazione delle norme penali, così come, sul fronte opposto, non può nemmeno pretendersi che tutti i singoli reati siano stati in dettaglio progettati e previsti nelle varie occasioni temporali e nelle modalità specifiche di commissione delle loro azioni.

Ciò che, infatti, il codice richiede è che vi sia l’identità del “disegno” criminoso, ossia che i singoli reati siano il mezzo per il conseguimento di un unico intento, sufficientemente specifico e rintracciabile sin dalla commissione del primo di essi.

Giurisprudenza costante. Negli stessi termini v. Cass. Pen., Sez. I, 22650/2014 secondo cui l’unicità del disegno criminoso non può identificarsi in un programma di attività delinquenziale“ che sia meramente “generico“, essendo, invece, necessaria “la individuazione, fin dalla commissione del primo episodio, di tutti i successivi, almeno nelle loro connotazioni fondamentali nonchè Cass. Pen., Sez. I, 12905/2010, secondo cui in tema di continuazione, l’analogia dei singoli reati, l’unitarietà del contesto, l’identità della spinta a delinquere, e la brevità del lasso temporale che separa i diversi episodi, singolarmente considerate, non costituiscono indizi necessari di una programmazione e deliberazione unitaria, e, però, ciascuno di questi fattori, aggiunto ad un altro, incrementa la possibilità dell’accertamento dell’esistenza di un medesimo disegno criminoso, in proporzione logica corrispondente all’aumento delle circostanze indiziarie favorevoli.

Redazione Giurisprudenza Penale

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