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Detenzione illegittima: l’eccessiva durata della misura detentiva in attesa di estradizione viola l’art. 5, § 1, lett. f) CEDU

Corte europea dei diritti dell’uomo, 24 marzo 2015
Gallardo Sanchez c. Italia, ric. n. 11620/07

Con la sentenza del 24 marzo 2015, la Corte EDU si è pronunciata nell’affaire Gallardo Sanchez c. Italia in merito al rispetto dei termini di durata massima delle misure cautelari applicate in pendenza del procedimento di estradizione.

Il caso trae origine dal ricorso presentato in data 7 marzo 2007 da un cittadino venezuelano, il sig. Manuel Rogelio Gallardo Sanchez, detenuto in Italia in attesa dell’espletamento dell’iter procedurale di estradizione in Grecia. A più riprese, durante la procedura in atto, l’estradando richiese la scarcerazione, misura che gli venne sempre negata: nel complesso l’intera procedura durò ben oltre 1 anno e 6 mesi e, per tutto l’arco temporale, il ricorrente rimase in carcere.

Il ricorrente, pertanto, adisce la Corte EDU, lamentando la violazione dei propri diritti umani sotto il peculiare profilo di cui all’art. 5, § 1, lett f) della CEDU, nella misura in cui – secondo la Convenzione – “ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato della libertà, se non nei casi seguenti e nei modi previsti dalla legge: […] (f) se si tratta dell’arresto o della detenzione regolari di una persona per impedirle di entrare illegalmente nel territorio, oppure di una persona contro la quale è in corso un procedimento d’espulsione o d’estradizione”. All’art. 5, dunque, la CEDU delinea in modo assolutamente granitico il diritto alla libertà e alla sicurezza, quale diritto fondamentale della persona: l’operatività di tale diritto può trovare delle limitazioni, solamente laddove esse siano legittimate da esigenze interne dell’ordinamento statuale, ispirate alla tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza pubblica. Tra le limitazioni della libertà personale, si annovera anche la misura detentiva posta in essere in pendenza di un procedimento di estradizione.

Se, quindi, la restrizione della libertà personale in corso della procedura di estradizione può trovare una copertura convenzionale ai sensi dell’art. 5, § 1, lett. f), ciò non vale, invece, per la misura detentiva che si sia protratta in modo arbitrario, sproporzionato ed irragionevole: una simile applicazione della misura cautelare in carcere risulta, secondo la Corte EDU, un’ipotesi di detenzione illegittima e come tale in contrasto con i principi convenzionali.

L’illegittimità della misura si rivela tale soprattutto nei casi – come quello di specie – in cui l’estradizione non sia finalizzata all’esecuzione di pena, bensì allo svolgimento del processo: l’estradando è dunque ancora in una fase preliminare, in cui vige la presunzione di innocenza.

Sottolinea, infine, la Corte come la misura sia ingiustificata tanto più se si consideri l’inattività palesata dalle autorità giudiziarie nel corso del procedimento di estradizione: la prima udienza infatti venne fissata dopo ben sei mesi dalla richiesta presentata alla Grecia.

L’inattività delle autorità giudiziarie ed il mancato rispetto delle garanzie fondamentali in materia di misure cautelari hanno condotto la Corte a condannare l’Italia per violazione dell’art. 5 § 1, lett. f) della CEDU e riconosce il risarcimento del danno a favore del ricorrente.