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Hate speech e discriminazione per motivi razziali in un recente approdo della Corte di Cassazione

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Cassazione Penale, Sez. III, 14 settembre 2015 (ud. 23 giugno 2015), n. 36906
Franco Presidente, Pezzella Relatore, Angelillis P.M. (concl. diff.). Salmè Ricorrente

Con la pronuncia n. 36906 del 2015, la Suprema Corte è tornata a pronunciarsi sulla previsione normativa di cui all’art. 3 c. 1 lett. a) della l. 654/1975, secondo cui ha rilevanza penale la condotta di chi propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico ovvero di chi istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.
La vicenda da cui prende le mosse la sentenza ha ad oggetto la diffusione di un volantino di promozione elettorale, avvenuta in occasione del rinnovo del Parlamento Europeo dell’anno 2013, ritenuta idonea dai giudici di merito ad integrare il reato prima citato. Ed infatti, secondo il giudice d’appello, il volantino propagandava idee fondate sulla superiorità di una razza rispetto alle altre e sull’odio razziale, facendo ricorso, in particolare, allo slogan “basta usurai -basta stranieri” con sottinteso, ma evi¬dente riferimento a persona di religione ebraica ed esplicito riferimento a persone di nazionalità non comunitaria e, sul retro del volantino, alla rappresentazione grafica esplicativa dello slogan di un’Italia assediata da soggetti di colore dediti allo spaccio di stupefacente, da un Abramo Lincoln attorniato da dollari, da un cinese produttore di merce scadente, da una donna e un bambino Rom sporchi e pronti a depredare e da un soggetto musulmano con una cintura formata da candelotti di dinamite pronti per un attentato terroristico. Le doglianze di parte ricorrente si appuntano sull’erronea applicazione della legge con riferimento proprio all’art. 3 c.1 lett. a) della l. 654/1975; la Suprema Corte, nell’accogliere il ricorso, coglie l’occasione per svolgere delle importanti precisazioni sugli elementi costituivi del reato in questione.
Viene innanzitutto affermata la sostanziale continuità normativa tra la norma originaria e la norma come da ultimo modificata dall’art. 13 della L. 24 febbraio 2006, n. 85 (Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione in Gazz. Uff. 13 marzo 2006, n. 60): ed infatti, secondo la Corte, la sostituzione del concetto di diffusione delle idee razziste con quello di propaganda di tali idee, da un lato, e del concetto di incitamento con quello di istigazione, dall’altro, non integra un fenomeno di discontinuità normativa e ciò in quanto, la condotta di propaganda delle idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico era già ricompresa in quella, originariamente prevista, consistente nella diffusione in qualsiasi modo, delle medesime idee (nello stesso senso si veda Cass. pen., sez. III, 7 maggio 2008, n. 35781). Ciò che muta è invece il trattamento sanzionatorio che con la novella del 2006 è stato sostanzialmente modificato in misura più favorevole al reo.
La Corte ricostruisce il reato in chiave plurioffensiva, ritenendo che bene giuridico tutelato sia non solo l’ordine pubblico, inteso come diritto alla tranquillità sociale, ma anche, e soprattutto, la dignità dell’individuo. Da ciò consegue che persona offesa dal reato è non solo colui verso il quale si rivolge la condotta ma anche i soggetti che appartengono a quella etnia. Trattasi, inoltre, di reato di pericolo astratto, non occorrendo che l’azione abbia prodotto effetti, cioè che la propaganda o l’incitamento siano stati recepiti. Ciò che occorre, invece, in ossequio al principio di materialità, è che le espressioni discriminatorie siano percepite da altra persona, quand’anche questa non ne abbia colto la portata lesiva della propria dignità.
Tanto premesso, la Corte si sofferma poi sulla condotta, consistente, come detto, nella propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico ovvero nella istigazione a commettere atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi propaganda ovvero di istigazione. Sebbene riconoscano la sostanziale continuità normativa tra il concetto di propaganda e quello di diffusione, i giudici di legittimità precisano che il concetto di propaganda è invero più specifico di quello di diffusione, richiedendo la prima un contegno più pregnante. In particolare, affinché possa parlarsi di propaganda è sì necessaria una diffusione ma occorre anche che la stessa sia volta a condizionare o influenzare il comportamento o la psicologia di un vasto pubblico in modo da raccogliere adesioni intorno all’idea propagandata.
Sostanziale equivalenza vi è invece tra la nozione, oggi adoperata dalla norma, di istigazione e quella precedente di incitamento, dovendosi intendere l’induzione a commettere atti riprovevoli.
In assenza di precise definizioni legislative, i giudici di legittimità procedono poi a ricostruire i concetti di discriminazione e odio razziale, traendoli dai dati normativi e giurisprudenziali sovranazionali. Quanto alla nozione di discriminazione, a livello normativo il riferimento è innanzitutto all’art. 1 della Convenzione di New York, secondo cui essa sta ad indicare ogni distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l’ascendenza o l’origine etnica, che abbia lo scopo o l’effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l’esercizio, in condizioni di parità, dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale o in ogni altro settore della vita pubblica. Medesima definizione di discriminazione è data dall’art. 43 del D.Lgs. n. 286 del 1998 (Testo Unico sull’immigrazione), mentre per quel che riguarda la Carte europea dei diritti dell’uomo il riferimento è all’art. 14 secondo cui il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l’origine nazionale o sociale, l’appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione.
A livello giurisprudenziale e dottrinale, invece, si noti come la discriminazione venga descritta ponendo l’accento sulla violazione della condizione di pari dignità degli individui; essa è infatti intesa quale sentimento di avversione immediatamente volto alla esclusione di condizioni di parità, ovvero come manifestazione di superiorità rispetto ad altri, legata alla razza, all’origine etnica o al colore.
In merito alla nozione di odio razziale, la Corte, ribadendo orientamento già sostenuto, ha specificato che odiare significa manifestare un’avversione tale da desiderare la morte o una grave danno per la persona odiata, per cui non si può qualificare come odio qualsiasi sentimento di avversione o di antipatia.
Quanto all’elemento soggettivo, è sufficiente il dolo generico id est la mera coscienza e volontà di propagandare idee razziste o di istigare alla discriminazione razzista, dal momento che la norma non richiede che il soggetto attivo agisca per uno scopo eccedente rispetto all’elemento materiale del reato.
Così delineati gli elementi costitutivi del reato che si è analizzato, la Corte procede poi all’esame della vicenda in concreto verificatasi, al fine di stabilire se sia possibile o non, sussumerla all’interno della fattispecie prevista dall’ art. all’art. 3 c.1 lett. a) della l. 654/1975.
La risposta del Supremo Collegio è in senso negativo per le motivazioni che seguono.
La Corte afferma infatti che ci si trova per la prima volta davanti ad un caso di Hate Speech, con ciò intendendo quei discorsi che inneggiano all’odio verso gruppi minoritari o soggetti socialmente deboli, frequentemente pronunciati per lo più da esponenti politici.
Gli Hate Speeches non possono integrare tout court il reato di propaganda di idee razziste, in quanto essi costituiscono pur sempre libera manifestazione del pensiero, che, quale diritto costituzionalmente garantito ai sensi dell’art. 21 Cost., tollera limiti solo davanti alla necessità di tutelare diritti costituzionali di pari rango (in tal senso anche la Corte Costituzionale, si vedano Corte Cost. n. 1 del 1957 e n. 74 del 1958; da segnalare, inoltre, Cass. pen., sez. III, 7 maggio 2008, n. 37581 , nella parte in cui ritiene infondata la questione di costituzionalità dell’articolo in questione per asserito contrasto con l’art. 21 Cost. giacché il principio costituzionale della libertà di manifestazione del pensiero, di cui all’art. 21 Cost., non ha valore assoluto, ma deve essere coordinato con altri valori costituzionali di pari rango. In particolare, il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero incontra il limite derivante dall’art. 3 Cost. che consacra solennemente la pari dignità e la eguaglianza di tutte le persone senza discriminazioni di razza, e in tal modo legittima ogni legge ordinaria che vieti e sanzioni anche penalmente, nel rispetto dei principi di tipicità e di offensività, la diffusione e la propaganda di teorie antirazziste, basate sulla superiorità di una razza e giustificatrici dell’odio e della discriminazione razziale).
In altri termini, affinché si pongano limiti alla libera esternazione dei pensiero è necessario che si prospetti la lesione o messa in pericolo di altri valori costituzionalmente garantiti. Ed è proprio la preminente rilevanza costituzionale del bene della dignità umana a giustificare, se lesa, la limitazione del diritto di manifestare il pensiero.
Ciò nondimeno, come risulta dall’analisi degli orientamenti della giurisprudenza nazionale nonché di quelli della Corte Edu sul punto, non può affermarsi in maniera immutabile la preminenza dell’un diritto costituzionalmente garantito sull’altro. Occorre sempre procedere ad un attento bilanciamento; a tal fine è fondamentale la corretta contestualizzazione delle condotte e, secondo i principi del diritto penale, la verifica che esse si risolvano in esternazioni davvero in grado di di-svelare una concreta pericolosità per il bene giuridico tutelato. Nell’operare il bilanciamento, la Corte di Cassazione ricorda inoltre che nell’ambito delle competizioni elettorali, giurisprudenza costante in materia di diritto di critica politica ritiene doversi tener conto del particolare clima in cui si svolgono le compe¬tizioni elettorali e per ciò ammettere l’utilizzo di toni più pungenti ed incisivi rispetto a quelli comunemente adoperati nei rapporti interper¬sonali tra privati (così, tra le altre, Cass. pen., sez. V, 21 ottobre 1999, n. 12013; Cass. pen., sez. V, 14 ottobre 2008, n. 38747).
Nel caso di specie, la Corte, proprio procedendo a tale bilanciamento e alla contestualizzazione della condotta, ritiene che la diffusione del volantino (il cui contenuto è stato illustrato in apertura) non sia sufficiente ad integrare il reato di propaganda di idee razziste proprio per la mancanza del requisito della propaganda, come sopra descritto. Ed infatti, interpretando la nozione di propaganda non come mera diffusione di idee ma come condotta richiedente un quid pluris, cioè come manifestazione in grado di fare nascere ed alimentare lo stimolo che spinge all’azione di discriminazione, la Corte ritiene che la condotta del ricorrente non abbia tali requisiti. Unitamente a ciò, si consideri che può aversi discriminazione razziale quando questa si basa sulle qualità del soggetto e non anche quando si basa su comportamenti. In altri termini, si può essere legittimamente discriminati per ciò che si fa ma non per ciò che si è. Propaganda discriminatoria che nel caso in esame dunque manca, facendo venir meno la sussistenza del reato, in quanto il ricorrente, utilizzando le parole del Collegio, in maniera alquanto grossolana, vuole veicolare un messaggio di avversione politica – e dunque non già di discriminazione razziale – verso una serie di comportamenti illeciti che, con una generalizzazione che appare una forzatura anche agli occhi del destinatario più sprovveduto, vengono attribuiti a soggetti appartenenti a determinate razze o etnie.